1. Il prezzo dell’energia e il rischio assunto dall’impresa

Un’impresa sottoscrive un contratto per acquistare energia rinnovabile a un prezzo determinato per dieci anni. Il prezzo è competitivo, la durata permette di programmare gli approvvigionamenti, l’operazione contribuisce agli obiettivi ambientali. Vi sono, apparentemente, tutte le condizioni per considerare la scelta prudente. Eppure quella stessa impresa potrebbe trovarsi, qualche anno dopo, a sostenere costi sensibilmente diversi da quelli rappresentati al momento della firma, a prestare nuove garanzie proprio mentre la liquidità si riduce, oppure a pagare energia di cui il suo progetto industriale non ha più bisogno. Il contratto potrebbe essere eseguito regolarmente e produrre, tuttavia, conseguenze molto lontane da quelle sulle quali era stata costruita la decisione.

È in questa distanza fra il prezzo negoziato e l’esposizione assunta che si colloca il problema giuridico dei Power Purchase Agreement, comunemente indicati come PPA. La loro diffusione viene normalmente descritta attraverso il contributo alla decarbonizzazione, la stabilità dei ricavi dei produttori e la protezione dei consumatori industriali dalla volatilità. Sono funzioni effettive e rilevanti. Per comprenderne la portata occorre però esaminare il meccanismo attraverso il quale vengono realizzate: un impegno di lunga durata che attribuisce a soggetti diversi le conseguenze economiche della produzione variabile, delle oscillazioni di mercato, del credito e dello sviluppo delle infrastrutture.

La tesi che intendo sostenere è che il PPA debba essere letto come una decisione di governo dell’impresa, nella quale l’acquisto di energia e l’assunzione del rischio rimangono distinti, pur essendo economicamente inseparabili. La protezione offerta dal contratto dipende dalla corrispondenza fra gli obblighi assunti e la capacità dell’organizzazione di comprenderli, sostenerli e gestirli nel tempo. Un accordo può assicurare al progetto energetico ricavi sufficientemente prevedibili da consentirne il finanziamento e lasciare il compratore industriale esposto a conseguenze che la sua struttura finanziaria o produttiva non è in condizione di assorbire. La finanziabilità dell’impianto e la sostenibilità dell’approvvigionamento costituiscono due giudizi differenti. La loro convergenza deve essere costruita.

2. Il PPA fra politica energetica europea e autonomia privata

Il legislatore europeo mostra di conoscere questa relazione. Il regolamento (UE) 2019/943, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1747, definisce all’art. 2, punto 77, gli accordi di compravendita di energia elettrica e, all’art. 19-bis, ne promuove l’utilizzo in funzione della prevedibilità dei prezzi e degli obiettivi di decarbonizzazione. Nella stessa disposizione trova spazio l’accesso a strumenti di garanzia diretti a ridurre il rischio finanziario connesso al mancato pagamento degli acquirenti. L’apertura del mercato dei PPA richiede dunque di affrontare anche la solvibilità di chi si impegna a comprare. La durata del rapporto acquista valore per l’investitore perché rende ragionevolmente attendibili i futuri pagamenti del compratore.

La raccomandazione (UE) 2026/917 della Commissione, del 22 aprile 2026, sull’eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei PPA e degli altri accordi di compravendita di energia, offre una ricostruzione particolarmente utile di questa struttura. Distingue gli accordi fisici da quelli finanziari e considera i rischi di volume, profilo, bilanciamento, credito e differenziale di prezzo. La raccomandazione conserva la natura di atto di indirizzo: le soluzioni che prospetta devono essere tenute distinte dagli obblighi derivanti da fonti vincolanti. Il suo rilievo consiste anche nel rendere evidente che contratti accomunati dalla stessa sigla possono attribuire alle parti esposizioni profondamente diverse.

Si delinea così un incontro fra politica energetica e autonomia privata che merita di essere esaminato con attenzione. Il produttore assume un investimento il cui equilibrio dipende, fra l’altro, dalla possibilità di vendere energia per un periodo sufficientemente lungo. L’impresa industriale assume un’obbligazione destinata a incidere su esercizi futuri, durante i quali potrebbero cambiare prodotti, mercati, tecnologie e localizzazione degli stabilimenti. Il primo cerca una domanda sulla quale poter fare affidamento; la seconda cerca una componente di costo che possa programmare. Il contratto mette in relazione queste due esigenze, ma non ne elimina le possibili divergenze. La stabilità richiesta dal finanziamento può ridurre la flessibilità che l’attività industriale riterrà necessaria negli anni successivi.

Questo passaggio modifica la qualità della decisione aziendale. Acquistare energia per il mese successivo e vincolare una parte dei consumi per dieci anni impegnano capacità differenti. Nel secondo caso l’impresa incorpora nel contratto una rappresentazione del proprio futuro. Presuppone che determinate attività continuino, che un certo fabbisogno rimanga riconoscibile, che l’organizzazione possa sostenere garanzie e pagamenti anche in condizioni sfavorevoli. La valutazione giuridica deve quindi comprendere il margine di autonomia che sopravvive alla firma: quali decisioni produttive potranno essere assunte, a quali costi e con quali conseguenze sull’approvvigionamento già contrattualizzato.

3. Bancabilità dell’impianto e sostenibilità dell’approvvigionamento

La prospettiva diventa particolarmente interessante quando si considera la nozione di bancabilità. Un impegno rigido di acquisto, sostenuto da garanzie adeguate e da rimedi incisivi per l’inadempimento, può rassicurare chi finanzia l’impianto. Per il compratore quella stessa rigidità costituisce un’esposizione da valutare. Il contratto può trasferirgli il costo delle eccedenze, obbligarlo a mantenere una garanzia bancaria per molti anni e prevedere un pagamento significativo in caso di cessazione anticipata. Sarebbe inesatto qualificare tali clausole, per il solo fatto di essere onerose, come patologiche. Il punto è stabilire se l’onere sia stato identificato, valutato e compensato nell’economia dell’operazione.

Il programma paneuropeo della Banca europea per gli investimenti a supporto delle garanzie sui corporate PPA, approvato il 19 giugno 2025, conferma il rilievo strutturale del rischio di credito. L’intervento di strumenti finanziari dedicati può favorire l’accesso agli accordi e sostenere nuovi investimenti. Le condizioni di accesso, i beneficiari, le esposizioni coperte e quelle che rimangono alle parti richiedono però una verifica specifica. Anche quando una garanzia sia disponibile, resta da comprendere quale rischio essa protegga e quale costo il compratore sostenga per ottenerla. L’esistenza di una copertura a favore del finanziamento non coincide necessariamente con la protezione del bilancio dell’impresa acquirente.

4. Oggetto del contratto, profili di consegna e rischio di prezzo

Per ricostruire questa esposizione occorre partire dall’oggetto effettivo dell’accordo. Nei PPA fisici devono essere individuati la consegna, gli eventuali servizi dell’intermediario, la programmazione e la gestione degli sbilanciamenti. Nei PPA finanziari il regolamento delle differenze rispetto a un prezzo di riferimento lascia su un piano distinto la fornitura dell’energia necessaria al consumo. La qualificazione della struttura e gli eventuali adempimenti propri della disciplina finanziaria richiedono un esame autonomo. Anche la scelta dell’indice deve essere confrontata con il costo che l’impresa sostiene realmente: una copertura riferita a un mercato o a un profilo diversi può lasciare un’esposizione residua rilevante.

La dimensione temporale della prestazione è altrettanto decisiva. Un PPA pay-as-produced, riferito all’energia effettivamente prodotta, attribuisce un’esposizione differente rispetto a un accordo baseload, che preveda un profilo costante, o a un accordo shaped, costruito su un fabbisogno determinato. La coincidenza fra il totale annuo acquistato e quello consumato offre un’informazione utile, ma può occultare la divergenza fra le ore in cui l’energia è disponibile e quelle in cui occorre utilizzarla. Il megawattora negoziato ha una quantità, un momento e un luogo economicamente rilevanti. Quando uno di questi elementi cambia, può cambiare anche il risultato della copertura.

Un esempio interamente ipotetico consente di rendere visibile il problema. Un’impresa consuma 10.000 MWh all’anno e acquista mediante un PPA una produzione annua anch’essa pari a 10.000 MWh, al prezzo di 70 euro/MWh. Solo 6.000 MWh coincidono temporalmente con i consumi. I restanti 4.000 MWh vengono ceduti, per ipotesi, a un valore medio di 30 euro/MWh; nelle ore di fabbisogno scoperto l’impresa acquista 4.000 MWh a un prezzo medio di 130 euro/MWh. Il pagamento del PPA ammonta a 700.000 euro, gli acquisti integrativi a 520.000 euro e il ricavo delle eccedenze a 120.000 euro. Il costo netto della componente energia è quindi di 1.100.000 euro: 110 euro per ciascuno dei 10.000 MWh consumati.

Il corrispettivo contrattuale è rimasto a 70 euro/MWh e i volumi annuali coincidono perfettamente. È il disallineamento temporale a produrre il diverso risultato. L’esempio presuppone una struttura che consenta la valorizzazione delle eccedenze e l’acquisto dei volumi mancanti; esclude imposte, tariffe di rete, oneri, commissioni, costi di bilanciamento e altri servizi. I valori non costituiscono una previsione di mercato. Mostrano perché la convenienza debba essere valutata sull’approvvigionamento complessivo, mantenendo distinta la componente coperta da quelle che rimangono esposte. Confrontare offerte attraverso il solo prezzo del PPA può significare confrontare prestazioni economicamente differenti.

Le clausole relative ai profili di consegna, alle eccedenze e agli acquisti integrativi determinano pertanto una parte essenziale del valore dell’accordo. Lo stesso vale per l’eventualità di prezzi negativi. Se il contratto continua a imporre un pagamento, se consente la sospensione della produzione o se attribuisce rilievo a quantità convenzionalmente considerate prodotte, il risultato per le parti può cambiare sensibilmente. Occorre ricostruire chi abbia il potere di assumere la decisione operativa e su chi ne ricadano le conseguenze. Una parte può essere tenuta a pagare gli effetti di una scelta che un altro soggetto compie in ragione di interessi propri.

5. Accumulo, flessibilità ed evoluzione dei consumi

L’integrazione con un sistema di accumulo rende questa relazione ancora più evidente. La batteria può ridurre alcune divergenze fra produzione e consumo, ma introduce prestazioni ulteriori: disponibilità, capacità utilizzabile, perdite, degrado e modalità di gestione. La sua presenza fisica nel progetto descrive soltanto il punto di partenza. Il compratore deve conoscere in quale misura quella capacità sia destinata all’esecuzione del profilo pattuito, quali utilizzi concorrenti siano ammessi e quali obblighi gravino sull’operatore. Un accumulo può concorrere alla redditività complessiva dell’impianto senza essere disponibile, nelle condizioni attese, per proteggere il fabbisogno di una determinata impresa.

Il contratto deve quindi coordinare la promessa di flessibilità con i poteri necessari a renderla effettiva. Se l’operatore può scegliere fra la consegna programmata e altre opportunità di mercato, occorre stabilire quali impegni prevalgano e come siano misurati gli eventuali scostamenti. Anche l’accesso ai dati assume rilievo: verificare disponibilità e prestazioni richiede informazioni che il compratore potrebbe non controllare direttamente. La tutela economica dipende qui da una precisa organizzazione dei diritti di informazione, delle verifiche e dei rimedi. La tecnologia offre una possibilità; il contratto determina la misura nella quale quella possibilità diventa una prestazione esigibile.

Vi è poi un aspetto che merita, a mio avviso, maggiore attenzione: il rapporto fra PPA ed evoluzione virtuosa dell’impresa acquirente. Un intervento di efficienza energetica può ridurre i consumi; una nuova tecnologia può modificare gli orari del fabbisogno; la riorganizzazione produttiva può spostare l’attività fra stabilimenti. Se l’impegno di acquisto rimane invariato, una scelta industrialmente ed ecologicamente utile può generare eccedenze o costi di adattamento. Il contratto sottoscritto per accompagnare la transizione può così rendere più onerosa una successiva decisione di transizione. È una possibilità che deve essere considerata nella valutazione iniziale, insieme al valore economico delle quantità acquistate.

La raccomandazione europea del 2026 invita a considerare la combinazione dei PPA con misure di efficienza e flessibilità efficienti sotto il profilo dei costi. Sul piano negoziale questa indicazione richiede una traduzione concreta. Il beneficio atteso da una riduzione dei consumi deve essere confrontato con il trattamento delle eccedenze, con la trasferibilità degli impegni e con gli eventuali margini di revisione dei volumi. La flessibilità può avere un prezzo e incidere sulla finanziabilità del progetto. Precisamente per questo deve essere negoziata quando le alternative sono ancora disponibili, evitando di presupporre che ogni futuro cambiamento possa essere risolto attraverso una rinegoziazione.

6. Autorizzazioni, connessione e costo del tempo

Il rapporto con la possibilità materiale di produrre impone un’analoga precisione. Quando il PPA riguarda un impianto da realizzare, il compratore assume un’esposizione collegata allo sviluppo del progetto. Disponibilità delle aree, autorizzazioni, connessione, opere di rete ed entrata in esercizio costituiscono passaggi distinti. La loro combinazione condiziona il momento dal quale l’energia potrà essere resa disponibile. La data indicata nel contratto esprime un impegno fra le parti; il suo realizzarsi può dipendere anche da procedimenti e attività che quelle parti non governano integralmente. La valutazione iniziale deve individuare tale dipendenza e stabilire quali conseguenze economiche il contratto le attribuisca.

La giurisprudenza amministrativa aiuta a comprendere il limite delle qualificazioni preliminari. Il Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2026, n. 1099, pronunciandosi sulla disciplina delle aree idonee applicabile ratione temporis, ha ribadito la centralità della comparazione degli interessi nel procedimento e della motivazione delle scelte. L’indicazione dell’area come idonea deve essere letta nel quadro delle disposizioni concretamente applicabili e dello stato dell’iter autorizzativo. Per chi acquista l’energia futura, il favor normativo verso le rinnovabili deve dunque essere tradotto in una verifica riferita al progetto, ai suoi presupposti e agli atti già intervenuti.

Il tempo assume una rilevanza propria. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 23 aprile 2021, n. 7, esaminando il danno da ritardo nell’autorizzazione di impianti rinnovabili e la sopravvenienza di una disciplina degli incentivi, ha ricondotto la responsabilità per lesione di interessi legittimi al paradigma aquiliano, richiedendo l’accertamento dei presupposti del risarcimento. Nella fattispecie considerata ha inoltre precisato il ricorso ai criteri della perdita di chance, escludendo l’automatica equivalenza fra il danno e l’intero utile atteso. Il precedente riguarda il rapporto con l’amministrazione; la conseguenza che può essere proposta per il PPA attiene, su un piano distinto, alla progettazione degli obblighi fra privati.

Il compratore ha bisogno di energia anche durante il ritardo e deve poter finanziare l’approvvigionamento sostitutivo. Un eventuale risarcimento contro l’amministrazione dipende da presupposti da provare, incontra un tempo processuale e può non coincidere con l’esposizione assunta mediante il PPA. La prospettiva del rimedio pubblico lascia quindi aperto il problema contrattuale dell’attesa. Questa differenza dovrebbe incidere sulle condizioni di avvio, sugli obblighi di aggiornamento, sulle forniture sostitutive e sulla data finale entro la quale il rapporto possa essere mantenuto alle condizioni inizialmente previste. Il costo del tempo deve trovare un soggetto che lo sopporti mentre il tempo trascorre.

Anche la connessione richiede di distinguere la programmazione dalla disponibilità effettiva. La documentazione del progetto deve essere letta insieme alle attività ancora necessarie, alle eventuali opere affidate ad altri soggetti e alle condizioni di esercizio prospettate. Il PPA può distribuire fra i contraenti le conseguenze di una connessione tardiva o limitata; il suo contenuto non vincola, per ciò solo, il gestore di rete. Da questa asimmetria nasce l’esigenza di obblighi documentali e cooperativi precisi, di conseguenze del ritardo chiaramente determinate e di una distinzione fra eventi imputabili al produttore ed eventi che restano estranei alla sua sfera di controllo.

La medesima esigenza riguarda le limitazioni della produzione e l’eventuale valorizzazione di quantità non immesse. Un arresto disposto per esigenze del sistema, un’indisponibilità dell’impianto e una scelta economica dell’operatore presentano presupposti differenti. Il contratto deve stabilire quali effetti producano sulla prestazione, sui pagamenti e sui rimedi, coordinando l’eventuale indennizzo riconosciuto altrove con i rapporti economici fra le parti. Il riferimento generico a cause esterne o alla forza maggiore può lasciare irrisolta proprio la questione che diventerà più importante durante la crisi: quale evento sia coperto dalla clausola e quale rischio, invece, sia stato accettato mediante l’accordo.

7. Incentivi, affidamento e rischio regolatorio

La distribuzione del rischio regolatorio richiede una ricostruzione ancora diversa. Nei progetti che combinano ricavi di mercato e sostegno pubblico occorre conoscere la fonte di ciascun beneficio, le condizioni della sua attribuzione e i requisiti necessari a mantenerlo. Il prezzo convenuto nel PPA e la remunerazione derivante da un regime incentivante possono contribuire allo stesso equilibrio finanziario, ma rimangono esposti a discipline differenti. La presenza di una convenzione con il GSE impone di leggere quella convenzione insieme alla decisione amministrativa e alla normativa cui dà attuazione. La durata del rapporto convenzionale, isolatamente considerata, non esaurisce la verifica della stabilità del beneficio.

La Corte di giustizia ha affrontato il rapporto fra regimi di sostegno e legittimo affidamento nella sentenza 11 luglio 2019, Agrenergy e Fusignano Due, cause riunite C-180/18, C-286/18 e C-287/18. Nella successiva sentenza 15 aprile 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, ANIE, e altri, cause riunite C-798/18 e C-799/18, ha esaminato la riduzione o il rinvio di incentivi già previsti ma non ancora dovuti, facendo salve le verifiche spettanti al giudice nazionale. I precedenti richiedono di considerare la disciplina e la prevedibilità del suo mutamento. La tutela dell’affidamento deve essere riferita alla posizione concretamente maturata dall’operatore.

Da queste decisioni non può ricavarsi una generale disponibilità degli impegni pubblici. La loro rilevanza per il tema qui esaminato consiste nel richiamare la necessità di una valutazione puntuale: quali componenti del piano economico dipendano dal mercato, quali da un diritto già maturato, quali dal permanere di un regime o di un requisito. Sul piano del PPA questa ricostruzione serve a evitare che la perdita di una componente di ricavo si trasferisca all’altra parte attraverso una clausola della quale non siano stati compresi presupposti ed effetti. La prevedibilità del quadro pubblico e la distribuzione negoziale delle sue variazioni costituiscono problemi collegati, con rimedi e responsabilità propri.

Il Consiglio di Stato offre un’ulteriore indicazione di metodo. L’Adunanza plenaria 11 settembre 2020, n. 18, ha distinto, nell’ambito del Quarto Conto Energia, la tariffa base dalla maggiorazione collegata all’origine dei moduli, limitando alla maggiorazione interessata le conseguenze della violazione relativa al suo presupposto. Il precedente impone di identificare il beneficio e il requisito cui il controllo si riferisce; la disciplina applicabile ai poteri del GSE deve naturalmente essere ricostruita nella sua successione temporale. Per chi negozia un PPA, questa precisione evita di trattare qualsiasi variazione della remunerazione pubblica come un unico evento capace di incidere indistintamente sull’equilibrio dell’accordo.

Il mutamento della legge, la perdita di un requisito, l’inesattezza di una dichiarazione e l’inadempimento di un obbligo assunto devono quindi essere separati. Nel primo caso si discute la distribuzione di una sopravvenienza normativa; negli altri possono venire in rilievo informazioni iniziali, obblighi di mantenimento, garanzie e responsabilità. Una clausola di change in law che comprenda indistintamente tutte queste situazioni potrebbe attribuire al compratore conseguenze riconducibili alla condotta del venditore. Una clausola opposta, che addossasse al produttore ogni mutamento indipendentemente dalla sua portata, potrebbe compromettere la sostenibilità del progetto. La funzione dell’assistenza consiste nel rendere esplicita la scelta che il testo contrattuale realizza.

8. Garanzie di origine e prova degli attributi ambientali

La componente ambientale dell’operazione richiede una verifica autonoma. L’art. 19 della direttiva (UE) 2018/2001 attribuisce alle garanzie di origine una funzione probatoria verso il cliente finale e disciplina la prevenzione dei doppi conteggi. Trasferimento dell’energia, attribuzione dei titoli e loro annullamento devono essere coordinati con l’utilizzo che il compratore intende farne. Il contratto deve permettere di verificare quali attributi siano stati acquistati, a quali quantità e periodi si riferiscano e quali rimedi operino qualora la documentazione non sia resa disponibile. La prestazione ambientale deve poter essere dimostrata anche quando l’impresa sia chiamata a rappresentarla ai propri clienti o ai finanziatori.

La sottoscrizione di un PPA, inoltre, non dimostra da sola la corrispondenza fra produzione e consumo in ogni intervallo temporale, né risolve ogni questione relativa all’addizionalità dell’investimento. Occorre distinguere l’attributo documentato dalle ulteriori caratteristiche che l’impresa intenda dichiarare. Anche qui il problema riguarda la congruenza fra la promessa incorporata nella decisione e i diritti effettivamente acquisiti. Il valore reputazionale attribuito all’accordo può diventare un’esposizione quando la comunicazione ambientale ecceda ciò che il contratto e i documenti consentono di dimostrare. Il controllo giuridico deve seguire questa relazione fra approvvigionamento, prova e rappresentazione esterna.

9. Durata, sopravvenienze e rimedi contrattuali

La lunga durata riporta poi il contratto al suo problema civilistico più impegnativo: il rapporto fra vincolo e mutamento. Gli studi di Francesco Macario sull’adeguamento e sulla rinegoziazione nei contratti a lungo termine offrono un riferimento per collocare il tema nel dibattito sull’evoluzione dei rapporti di durata. Nei PPA la questione assume un’intensità particolare, perché la stabilizzazione perseguita da una parte presuppone l’assunzione di determinate variazioni da parte dell’altra. La durata rende possibile il risultato economico e, contemporaneamente, aumenta la probabilità che le condizioni di esecuzione si allontanino da quelle conosciute al momento della firma.

Un prezzo di mercato divenuto meno conveniente rispetto al corrispettivo pattuito non dimostra, da solo, un’anomalia del rapporto. L’art. 1467 c.c. richiede avvenimenti straordinari e imprevedibili ed esclude la risoluzione per l’onerosità rientrante nell’alea normale del contratto. L’art. 1469 c.c. richiede inoltre di considerare l’eventuale natura aleatoria, per legge o per volontà delle parti. La qualificazione deve essere ricostruita sulla specifica struttura negoziale. Un contratto che assegni consapevolmente il rischio di determinate oscillazioni deve essere esaminato tenendo conto di quella scelta, senza presumere che ogni esposizione economicamente significativa possa essere rimessa in discussione quando il mercato diventi sfavorevole.

Correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., conservano il proprio rilievo nell’esecuzione del rapporto. La pretesa di ottenere una revisione del prezzo o un adattamento giudiziale richiede però un fondamento e presupposti da dimostrare. L’incertezza su questi rimedi accresce il valore della disciplina concordata delle sopravvenienze: eventi rilevanti, soglie, informazioni da scambiare, effetti durante il confronto e soluzione dell’eventuale stallo. La rinegoziazione può essere organizzata come un procedimento contrattuale capace di produrre un esito, anziché essere affidata alla disponibilità futura della parte che, in quel momento, avrà maggiore interesse a conservare l’assetto originario.

10. Liquidità, garanzie e costo dell’uscita

Gli obblighi che incidono sulla liquidità richiedono un approfondimento ulteriore. Un deposito iniziale chiaramente quantificato e un meccanismo di reintegro attivabile al mutare del merito creditizio producono conseguenze differenti. Lo stesso vale per garanzie il cui ammontare sia collegato al valore economico del contratto. Occorre conoscere quando possano essere richieste risorse aggiuntive, con quali criteri e in quali tempi. Il momento nel quale l’impresa diventa meno solida può coincidere con quello nel quale il rapporto le chiede di impegnare nuova liquidità. Il rischio energetico si trasmette così alla struttura finanziaria attraverso una clausola che, letta isolatamente, potrebbe apparire soltanto accessoria.

Anche il costo dell’uscita deve essere ricostruito prima della firma. La cessazione anticipata può rendere necessaria la valutazione di flussi futuri, costi di sostituzione, garanzie già escusse e ulteriori rimedi. La formula utilizzata, i dati, il soggetto che determina l’importo e i tempi di contestazione possono avere effetti decisivi. Due contratti con lo stesso prezzo e la stessa durata possono attribuire all’impresa possibilità di uscita economicamente molto diverse. La convenienza iniziale deve essere letta insieme al costo delle decisioni che, durante il rapporto, potrebbero diventare necessarie per conservare la continuità dell’attività produttiva.

La vulnerabilità della controparte deve essere esaminata nella stessa prospettiva. Il produttore può dipendere da una società veicolo con risorse limitate; l’acquirente può appartenere a un gruppo senza che tutte le società del gruppo garantiscano l’obbligazione. L’intermediario può svolgere servizi indispensabili la cui interruzione comprometta l’assetto complessivo. La struttura societaria, i patrimoni aggredibili, le garanzie e le possibilità di sostituzione devono quindi essere confrontati con le prestazioni promesse. Il diritto riconosciuto sulla carta acquista un valore diverso a seconda del soggetto contro il quale possa essere esercitato e del tempo necessario a ottenere una tutela utile.

11. Decisione informata e responsabilità degli amministratori

È a questo punto che la negoziazione del PPA incontra l’organizzazione dell’impresa. L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore societario o collettivo assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’attività. Per le società per azioni, la riforma introdotta dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha distinto, negli artt. 2381-bis e 2381-ter c.c., la disciplina degli organi delegati e quella dell’informazione consiliare, nella quale trova espressione il dovere di agire in modo informato. Forma societaria, deleghe e discipline speciali determinano la concreta distribuzione delle competenze. La rilevanza del contratto energetico deve essere apprezzata dentro questo sistema di attribuzioni e responsabilità.

La Cassazione ha precisato il rapporto fra discrezionalità gestoria e valutazione preventiva del rischio. Nell’ordinanza della sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2172, ha ricordato che l’insindacabilità del merito delle scelte incontra il limite della ragionevolezza valutata ex ante, considerando cautele, verifiche e informazioni preventive, nonché l’apprezzamento dei margini di rischio dell’operazione. Il principio riguarda la responsabilità degli amministratori e deve essere applicato secondo i suoi presupposti. Per il PPA offre un criterio di lettura pertinente: la qualità della decisione dipende anche dalle informazioni sulle quali essa poteva ragionevolmente fondarsi quando l’impegno venne assunto.

L’esito sfavorevole dell’accordo, da solo, non dimostra una responsabilità. L’impresa può legittimamente scegliere di sopportare un rischio rilevante, purché la decisione rispetti i doveri applicabili e sia valutata nella sua situazione concreta. Il problema che merita attenzione è la possibile divergenza fra il rischio rappresentato all’organo competente e quello effettivamente incorporato nelle clausole. Se la scelta viene illustrata come stabilizzazione del costo, mentre il contratto lascia esposti volumi, profilo e fabbisogno delle garanzie, la documentazione deve rendere visibile tale distanza. Diversamente, l’approvazione può poggiare su una descrizione economicamente incompleta dell’impegno.

Propongo pertanto di considerare unitariamente la simulazione industriale, la ricostruzione finanziaria e il contenuto giuridico del rapporto. Le previsioni di consumo devono trovare corrispondenza nei profili acquistati; gli scenari avversi devono essere collegati agli obblighi di pagamento e alle garanzie; le condizioni di avvio devono riflettere lo stato del progetto; i rimedi devono essere valutati insieme al patrimonio e all’organizzazione delle controparti. Una relazione può essere utile se permette a chi decide di comprendere queste connessioni. Il suo valore dipende dalla qualità e dalla verificabilità dei dati, non dalla mera esistenza del documento. Anche il trattamento contabile applicabile richiede un confronto con i consulenti competenti.

Il governo del rapporto prosegue dopo la sottoscrizione. Chi negozia il contratto, chi programma i consumi, chi gestisce la tesoreria e chi controlla i dati possono appartenere a funzioni differenti. La distribuzione interna delle responsabilità deve consentire di riconoscere quando un cambiamento diventi rilevante per gli obblighi assunti. Una variazione della produzione industriale può richiedere una decisione sulle eccedenze; il deterioramento della controparte può rendere urgente l’attivazione di una garanzia; un ritardo del progetto può imporre nuovi acquisti. Il contratto attribuisce diritti che l’organizzazione deve essere in condizione di esercitare nel momento utile.

12. Operazioni transfrontaliere e governabilità del rischio

Per l’investitore che guarda all’Italia, la ricostruzione deve comprendere anche il rapporto fra luogo della produzione, struttura del mercato e fabbisogno coperto. L’acquisto di energia da un impianto italiano e la protezione di consumi collocati altrove pongono problemi ulteriori rispetto a una fornitura integralmente riferita allo stesso contesto. La raccomandazione (UE) 2026/917 richiama i rischi dei differenziali fra zone di offerta e dei flussi degli interconnettori negli accordi transfrontalieri. La legge scelta per il contratto, le discipline applicabili al progetto, la valuta ove rilevante e il funzionamento dei rimedi devono essere letti insieme. La qualificazione internazionale dell’operazione amplia le variabili che richiedono coordinamento.

I modelli contrattuali possono offrire un punto di partenza utile. ACER, nella propria valutazione dei modelli volontari, ha riconosciuto il contributo degli strumenti già disponibili al funzionamento del mercato. La standardizzazione riduce alcune incertezze e facilita il confronto; rimangono però le scelte che il formulario affida alle parti e le caratteristiche che appartengono al singolo progetto. Un testo riconosciuto dal mercato può essere completato attraverso opzioni che producono esposizioni molto differenti. La familiarità della struttura contrattuale deve accompagnarsi alla verifica del suo contenuto effettivo, soprattutto quando le informazioni industriali dell’acquirente siano meno organizzate di quelle disponibili al produttore e ai finanziatori.

Da questa ricostruzione emerge il criterio della governabilità del rischio che propongo di porre al centro dell’analisi. Il criterio opera sul piano della progettazione del contratto e dell’adeguatezza della decisione secondo i doveri applicabili; la validità dell’accordo rimane soggetta ai propri presupposti. Un rischio è conoscibile quando le informazioni permettono di comprenderne il meccanismo; è sostenibile quando l’impresa può assorbirne le conseguenze negli scenari considerati; è governabile quando esistono poteri, informazioni, risorse e rimedi idonei a intervenire durante il rapporto. La mancanza di uno di questi elementi può rendere fragile la protezione che il contratto sembra offrire.

La distribuzione deve essere costruita considerando entrambe le parti. Addossare al produttore ogni variazione può rendere il progetto difficilmente finanziabile; attribuire al compratore esposizioni che eccedano la sua capacità industriale e finanziaria può compromettere proprio la continuità dei pagamenti sulla quale il progetto fa affidamento. La tenuta dell’accordo dipende dalla possibilità di rendere riconoscibile questa interdipendenza e di trasformarla in clausole praticabili. Le garanzie più ampie non sostituiscono indefinitamente la capacità della controparte di adempiere. Un contratto destinato a durare deve poter conservare una ragione economica sostenibile per chi è chiamato a eseguirlo.

Il PPA diviene così un osservatorio significativo sulla trasformazione del diritto dell’energia. La politica pubblica promuove l’investimento; l’autonomia privata distribuisce gli impegni; l’organizzazione aziendale deve sostenerli e adattare le proprie decisioni. La transizione entra nel bilancio dell’impresa attraverso obbligazioni precise, che possono continuare a operare mentre cambiano tecnologia, produzione e mercato. L’assistenza giuridica assume qui una funzione di raccordo: rende confrontabili la promessa industriale, la protezione finanziaria e il contenuto effettivo dei diritti acquisiti.

Il prezzo dell’energia rimane una componente essenziale della decisione. Il valore del contratto si misura anche nella capacità dell’impresa di conservare, durante la sua esecuzione, le condizioni per continuare a decidere. Quando un impegno di dieci anni rende programmabile una parte dei costi, occorre comprendere quale parte della futura autonomia industriale sia stata utilizzata per ottenere quel risultato. È su questa relazione fra stabilità acquistata e libertà impegnata che, a mio avviso, si giocherà una parte rilevante della qualità giuridica dei PPA e della loro effettiva utilità per la transizione energetica.