1. La responsabilità della decisione nella nuova disciplina italiana
Un’impresa acquista un sistema che seleziona informazioni, ordina priorità e suggerisce decisioni. Il contratto descrive le prestazioni del software; la presentazione commerciale promette risparmi di tempo; l’ufficio competente ne apprezza la rapidità. La questione giuridica comincia quando quel risultato entra in una scelta che incide su una persona, su un servizio o sull’esercizio di un potere. Chi può verificarlo? Chi dispone delle informazioni necessarie per contraddirlo? Quale alternativa resta concretamente praticabile se il risultato non convince?
Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre e destinato a entrare in vigore il 23 ottobre 2026, va letto a partire da queste domande. Le competenze delle autorità, il sistema di vigilanza, le sanzioni, la formazione e le disposizioni sul lavoro disegnano le condizioni nelle quali l’ordinamento ammette che una capacità tecnica partecipi alla formazione di decisioni giuridicamente rilevanti. La rilevanza del provvedimento supera, perciò, l’introduzione di nuovi adempimenti documentali.
La tesi che intendo sostenere è che la conformità dell’intelligenza artificiale debba essere valutata anche come qualità dell’organizzazione che la utilizza. Un sistema può essere accurato per una determinata funzione e diventare inadeguato quando cambia il contesto. Una decisione può essere formalmente firmata da una persona e, tuttavia, risultare sostanzialmente dipendente da un output che quella persona non ha potuto esaminare. La presenza di un decisore umano assume significato soltanto se l’organizzazione gli mette a disposizione conoscenze, tempo, informazioni e poteri di intervento.
Questa lettura non autorizza a costruire obblighi diversi da quelli previsti dalle fonti. Occorre, al contrario, tenere distinti la disposizione applicabile, il suo ambito soggettivo, la relativa decorrenza e le scelte organizzative ulteriori che possono risultare prudenti. Il diritto dell’intelligenza artificiale è particolarmente esposto a una sovrapposizione tra norme vigenti, annunci legislativi, standard volontari e aspettative di mercato. Per un amministratore o un dirigente, confondere questi piani significa spendere risorse senza comprendere quale rischio si stia effettivamente governando.
L’analisi si concentra sul decreto n. 179 e sui suoi rapporti con il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, come modificato nel 2026, con la legge n. 132 del 2025 e con le discipline che continuano a regolare dati personali, contratti, lavoro, attività sanitaria e decisione amministrativa. Considera inoltre il collegamento processuale con il decreto legislativo n. 160 del 2026. Non pretende di esaurire ogni problema dell’economia digitale: il suo oggetto è il passaggio dall’adozione di un sistema alla responsabilità delle decisioni che quel sistema rende possibili.
Per imprese, enti e professionisti, l’utilità di questa prospettiva è concreta. Il problema giuridico può essere affrontato quando il contratto è ancora negoziabile, quando il procedimento è ancora configurabile e quando le responsabilità interne possono ancora essere distribuite in modo comprensibile. Attendere l’ispezione, il ricorso o il conflitto con un lavoratore significa spesso dover ricostruire a posteriori informazioni che avrebbero dovuto accompagnare l’intero progetto.
Riferimenti [1] [2] [3] [16]
2. Il quadro europeo e il calendario degli obblighi
La lettura del nuovo intervento nazionale richiede una precisazione preliminare. Il decreto legislativo non recepisce un regolamento europeo secondo lo schema proprio delle direttive: ne organizza l’attuazione nell’ordinamento interno, negli ambiti lasciati alla competenza nazionale, e vi coordina ulteriori discipline. Questa distinzione incide sulla costruzione degli obblighi. Occorre individuare, per ciascuna condotta, la fonte europea o nazionale applicabile, il soggetto destinatario e il momento dal quale essa diviene esigibile. Il sistema non può essere descritto come un unico adempimento che diventa obbligatorio per tutti alla stessa data.
Al 17 ottobre 2026, il riferimento europeo è il regolamento (UE) 2024/1689 come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, pubblicato il 24 luglio ed entrato in vigore il 27 luglio. Il cosiddetto Digital Omnibus sull’intelligenza artificiale è dunque diritto positivo, non una proposta ancora in discussione. L’articolo 113 conserva il 2 agosto 2026 quale data generale di applicazione, ma differisce il capo III, sezioni 1, 2 e 3, salvo l’articolo 6, paragrafo 5: al 2 dicembre 2027 per i sistemi qualificati ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’allegato III; al 2 agosto 2028 per quelli riconducibili all’articolo 6, paragrafo 1, e all’allegato I. Non è quindi corretto attribuire indistintamente al 2026 la piena operatività di tutti gli obblighi relativi all’alto rischio.
Il differimento non costituisce, per converso, una sospensione generale del diritto dell’intelligenza artificiale. Restano da considerare le disposizioni già applicabili, i divieti, la disciplina dei modelli per finalità generali, gli obblighi di alfabetizzazione e quelli di trasparenza, insieme alle regole settoriali. L’articolo 50, ad esempio, distingue l’informazione sull’interazione con un sistema di IA, la marcatura tecnica dei contenuti sintetici e gli obblighi di chi diffonde determinati contenuti. Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, l’articolo 111, paragrafo 4, accorda ai fornitori fino al 2 dicembre 2026 per adeguarsi alla specifica marcatura prevista dall’articolo 50, paragrafo 2. Questa disposizione transitoria non proroga in blocco ogni obbligo di trasparenza.
Anche il regime dei sistemi preesistenti impone un esame distinto. L’articolo 111 collega, in determinate ipotesi, l’applicazione ai sistemi ad alto rischio già immessi sul mercato o messi in servizio a modifiche significative successive alla pertinente data del capo III; stabilisce inoltre termini specifici per i sistemi destinati alle autorità pubbliche e per alcuni modelli per finalità generali. La verifica temporale richiede pertanto la storia del prodotto e dell’impiego: quando è stato introdotto, quali funzioni aveva, quali modifiche sono intervenute e chi le ha decise.
La tesi che qui si propone è che il calendario debba entrare nel dossier di qualificazione dell’investimento tecnologico. Il contratto stipulato oggi può produrre effetti oltre le nuove scadenze; una soluzione inizialmente circoscritta può essere estesa, aggiornata o integrata in funzioni più delicate. Comprare un sistema senza disciplinare documentazione, aggiornamenti, cooperazione e costi di adeguamento significa rinviare una decisione che, sul piano negoziale, potrebbe diventare più onerosa quando il fornitore sarà già difficilmente sostituibile.
Si tratta di separare con precisione due piani: ciò che la legge già impone e ciò che conviene progettare per rendere sostenibile il successivo impiego. Confonderli genera, alternativamente, allarmismo o inerzia. Un piano di adeguamento giuridicamente serio esplicita questa distinzione, attribuisce responsabilità e scadenze, e permette agli organi decisionali di comprendere quali rischi assumono approvando l’operazione. La conformità non è una data in agenda: è anche la capacità di mantenere governabile il rapporto tra la tecnologia acquistata e l’attività che si intende svolgere.
Riferimenti [2] [3] [4]
3. Fornitore e utilizzatore nella catena del valore
Le qualificazioni e gli obblighi esaminati in questa sezione devono essere coordinati con le decorrenze del capo III illustrate nel paragrafo precedente; la loro analisi è necessaria già per i progetti destinati a operare oltre quelle date.
Una delle questioni più rilevanti per imprese ed enti è comprendere quale posizione assumano nella catena del valore dell’intelligenza artificiale. Il fatto di acquistare un servizio non esaurisce la qualificazione. Occorre distinguere il fornitore del sistema, il soggetto che lo impiega sotto la propria autorità, gli eventuali importatori e distributori, e gli operatori che sviluppano o mettono a disposizione componenti. Né la qualifica di deployer nell’AI Act coincide necessariamente con quella di titolare del trattamento nel GDPR: le due ricostruzioni rispondono a presupposti differenti e devono essere svolte entrambe.
La destinazione d’uso è decisiva. La classificazione non deriva soltanto dalla tecnologia impiegata o dal settore nel quale opera l’acquirente. Un’impresa sanitaria può utilizzare un assistente per riorganizzare documenti e un sistema destinato a una funzione clinica: l’appartenenza alla stessa organizzazione non rende identica la disciplina. L’articolo 6 differenzia il collegamento con prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione e gli impieghi dell’allegato III; contempla deroghe per talune funzioni che non comportano rischi significativi, con condizioni da documentare. La profilazione di persone fisiche, nei casi contemplati dall’allegato III, impedisce di utilizzare quella deroga. Il lessico commerciale del prodotto, da solo, non dimostra né esclude l’alto rischio.
L’articolo 25 individua inoltre situazioni nelle quali un distributore, importatore, deployer o altro terzo assume gli obblighi propri del fornitore: apposizione del proprio nome o marchio a un sistema ad alto rischio, ferma la specifica salvezza degli accordi contrattuali sulla ripartizione degli obblighi prevista dalla disposizione; modifiche sostanziali che conservino tale qualificazione; mutamento della finalità di un sistema inizialmente non qualificato ad alto rischio, quando il nuovo impiego lo faccia rientrare in quella categoria. L’Omnibus precisa la cooperazione del fornitore originario, comprendendo documentazione pertinente, conoscenza dei limiti e accessi tecnici mirati. Vanno però considerate anche le condizioni nelle quali la cooperazione non è dovuta, in particolare quando il fornitore abbia chiaramente escluso la trasformazione del sistema in un impiego ad alto rischio.
Ne discende una conseguenza negoziale concreta. Una clausola che descriva il cliente come mero utilizzatore non neutralizza un assetto operativo che gli attribuisca la progettazione di una nuova finalità o una modifica rilevante. I contratti devono essere letti insieme alle configurazioni effettive, alle istruzioni e alle decisioni interne. Parimenti, non ogni personalizzazione trasforma automaticamente il cliente in fornitore: qualificare come sostanziale qualsiasi adattamento sarebbe una semplificazione opposta, altrettanto poco utile.
Si consideri, come situazione esemplificativa, una società che acquisti uno strumento generico per analizzare documenti e successivamente lo integri in un processo di selezione del personale, assegnandogli la funzione di ordinare i candidati. Il problema giuridico cambia quando cambia ciò che il sistema determina nel procedimento. Prima dell’estensione dovranno essere esaminati l’effettivo contributo dell’IA, la classificazione dell’impiego e la possibile variazione dei ruoli. Il medesimo ragionamento vale quando una piattaforma amministrativa venga progressivamente utilizzata per incidere sull’accesso a prestazioni o servizi.
La tesi è che la conformità richieda un governo delle modifiche, oltre a una verifica iniziale del prodotto. L’organizzazione dovrebbe poter riconoscere chi autorizza una nuova finalità, sulla base di quali informazioni e con quale coinvolgimento delle funzioni competenti. La relazione tra funzione legale, responsabili del processo, sicurezza e acquisti acquista qui un contenuto operativo: evitare che un aggiornamento presentato come ordinario cambi inavvertitamente la posizione regolatoria dell’impresa.
Nel sistema dei requisiti degli articoli 9-15, gestione del rischio, dati, documentazione, registrazioni, trasparenza, supervisione e sicurezza concorrono a costruire una conformità verificabile. L’articolo 9 la concepisce come processo continuativo lungo il ciclo di vita. La lettura proposta è che il contratto debba rendere possibile questa continuità: accesso alle informazioni necessarie, comunicazione dei cambiamenti, prova delle verifiche, gestione degli incidenti e disponibilità di soluzioni alternative. Sono profili da proporzionare al caso concreto, non formule da copiare indistintamente in ogni acquisto informatico.
Riferimenti [6] [4]
4. La supervisione umana e il diritto alla spiegazione
La presenza di una persona nel procedimento non basta, da sola, a dimostrare che la decisione sia rimasta umana. Il punto è se quella persona disponga delle conoscenze, delle informazioni, del tempo e dell’autorità necessari per valutare l’esito del sistema e discostarsene. L’articolo 14 dell’AI Act, nel regime dell’alto rischio e secondo le relative decorrenze, richiede strumenti di supervisione proporzionati e considera espressamente il pericolo di affidamento automatico all’output. L’articolo 26 colloca sul versante dell’utilizzatore l’assegnazione del controllo a persone competenti, formate e dotate di effettiva autorità e supporto.
Questa architettura non coincide con il divieto dell’articolo 22 GDPR. Quest’ultimo riguarda decisioni fondate esclusivamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici sulla persona o incidano in modo analogamente significativo. La norma contempla eccezioni e garanzie; non stabilisce che qualsiasi uso di un algoritmo sia vietato, né che una generica autorizzazione contrattuale risolva ogni problema. L’AI Act e il GDPR operano su piani coordinati ma distinti: la classificazione del sistema, la liceità del trattamento e la legittimità della singola decisione richiedono verifiche autonome.
La sentenza SCHUFA del 7 dicembre 2023, causa C-634/21, rende evidente il carattere sostanziale dell’esame. La Corte di giustizia ha ricondotto alla decisione automatizzata, nelle circostanze considerate, anche la produzione di un valore probabilistico da parte di un’agenzia di informazioni creditizie, quando quel valore assume un ruolo determinante nella successiva decisione del terzo. L’esistenza di un soggetto diverso che formalmente conclude il procedimento non basta quindi a interrompere la rilevanza giuridica dell’elaborazione automatica. Il principio non autorizza assimilazioni indiscriminate: impone di ricostruire l’effettivo peso dell’output nella scelta.
La decisione Dun & Bradstreet Austria del 27 febbraio 2025, causa C-203/22, completa il quadro sul versante della spiegazione. L’interessato deve poter comprendere quali dati personali siano stati utilizzati e secondo quale procedimento e quali principi abbiano concorso all’esito. La mera comunicazione di una formula complessa non soddisfa questa esigenza. Il richiamo al segreto commerciale non consente un rifiuto automatico: quando il titolare invochi informazioni protette, spetta all’autorità competente o al giudice operare il necessario bilanciamento, sulla base delle informazioni rese disponibili. La complessità tecnica non diventa così una zona sottratta al controllo giuridico.
La tesi interpretativa è che la supervisione debba essere progettata come una competenza organizzativa esercitabile, non come una firma aggiunta alla fine del processo. In un procedimento di selezione, assegnazione di un servizio o valutazione del rischio, occorre chiedersi che cosa possa realmente controllare il responsabile, quali documenti possa consultare, quali anomalie determinino un approfondimento e come sia gestito il dissenso rispetto all’output. Un controllo imposto senza accesso alle informazioni può trasferire formalmente la responsabilità senza rendere possibile il suo esercizio.
Questo comporta anche una diversa lettura della documentazione. Conservare soltanto il risultato finale può non permettere di ricostruire la decisione; conservare indiscriminatamente ogni dato non è una risposta compatibile, di per sé, con proporzionalità e minimizzazione. Occorre individuare le evidenze necessarie, le rispettive basi giuridiche e i tempi di conservazione. Il rapporto con il fornitore deve consentire di ottenere informazioni utili al controllo e alla risposta alle contestazioni, senza confondere l’esigenza di spiegare la decisione con una pretesa generalizzata di pubblicazione del codice sorgente.
L’interesse dell’impresa converge, su questo punto, con quello della persona coinvolta: poter dimostrare come si è deciso è essenziale anche per difendere la correttezza dell’operato. Una struttura capace di spiegare e riesaminare le proprie scelte affronta più consapevolmente reclami, controlli e controversie. È in questa ricostruzione del procedimento, delle competenze e delle prove che la consulenza giuridica può incidere prima dell’insorgenza del conflitto, mantenendo fermo che nessun presidio organizzativo equivale a una garanzia astratta di immunità da responsabilità.
Riferimenti [7] [8] [9] [10]
4.1. Manipolazione algoritmica, condizionamento psicologico e libertà della decisione
La responsabilità della decisione richiede di considerare anche le condizioni nelle quali si forma la volontà della persona. La presenza di un interlocutore umano, la sua possibilità di confermare una proposta o l’esistenza di un consenso formalmente espresso non esauriscono questa verifica. Un sistema può lasciare all’individuo l’ultimo gesto della scelta e, nello stesso tempo, interferire profondamente con il percorso attraverso il quale quella scelta viene maturata. La questione giuridica riguarda, allora, l’effettività dell’autodeterminazione.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento europeo vieta l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi che impieghino tecniche subliminali oppure volutamente manipolative o ingannevoli, quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla disposizione: alterazione sostanziale del comportamento, compromissione considerevole della capacità di decidere consapevolmente, induzione a una decisione che altrimenti non sarebbe stata assunta e produzione, o ragionevole probabilità di produzione, di un danno significativo. La lettera b) disciplina distintamente lo sfruttamento delle vulnerabilità connesse all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, richiedendo anch’essa un’alterazione sostanziale del comportamento e un danno significativo effettivo o ragionevolmente prevedibile.
Questi divieti sono applicabili dal 2 febbraio 2025. Il loro fondamento è dunque direttamente europeo; il D.Lgs. 179/2026, destinato a entrare in vigore il 23 ottobre 2026, interviene sull’organizzazione nazionale della vigilanza e della risposta sanzionatoria. È una distinzione rilevante anche nella ricostruzione temporale delle responsabilità.
Il riferimento al danno significativo impedisce di assimilare indistintamente qualsiasi influenza sulla scelta a una pratica vietata. Il considerando 29 richiama conseguenze pregiudizievoli per la salute fisica e psicologica e per gli interessi finanziari, comprendendo danni che possono accumularsi nel tempo. Precisa inoltre che le pratiche commerciali legittime, compresa la pubblicità conforme alla disciplina applicabile, non costituiscono di per sé manipolazione vietata. La valutazione richiede quindi attenzione al funzionamento concreto del sistema, ai destinatari e alle conseguenze dell’interazione.
La lettura che qui si propone individua nella libertà di formazione della decisione un criterio essenziale per valutare gli impieghi dell’IA. Diventa rilevante comprendere se la personalizzazione aiuti la persona a orientarsi oppure sfrutti informazioni che la riguardano per indebolirne la capacità di valutazione. Questa domanda assume particolare rilievo quando l’interfaccia si presenta come un interlocutore affidabile, accompagna l’utente per un periodo prolungato e adatta progressivamente le proprie risposte alle sue reazioni. Il problema deve essere esaminato nella relazione complessiva, oltre che nel contenuto del singolo messaggio.
Si consideri, come ipotesi esemplificativa, un assistente commerciale che utilizzi la conoscenza delle difficoltà economiche dell’utente per esercitare pressioni personalizzate verso impegni finanziari gravemente pregiudizievoli. Oppure un servizio digitale che faccia leva sulle paure espresse da una persona rispetto alla propria salute per orientarla verso prestazioni onerose attraverso rappresentazioni ingannevoli. Sono situazioni da sottoporre a verifica rispetto a tutti i presupposti del divieto: l’utilizzo dell’IA o la personalizzazione della comunicazione, isolatamente considerati, non consentono una qualificazione automatica.
Per imprese, amministrazioni e professionisti, questa prospettiva suggerisce di includere nella valutazione preliminare anche gli obiettivi assegnati al sistema, i criteri con cui viene misurata la sua efficacia e le condizioni nelle quali esso interagisce con le persone. Se un’applicazione viene valutata esclusivamente sulla capacità di ottenere adesioni, prolungare l’interazione o aumentare gli acquisti, occorre verificare quali comportamenti tali obiettivi incentivino. La questione interessa le funzioni commerciali, gli acquisti, i responsabili dei servizi e gli organi amministrativi, con il contributo delle competenze tecniche e giuridiche.
Sul piano contrattuale e organizzativo, è opportuno definire gli impieghi ammessi, chiedere al fornitore informazioni pertinenti sulle funzionalità persuasive e sui limiti del sistema, prevedere verifiche proporzionate e disciplinare modifiche, segnalazioni e sospensione dell’utilizzo. Le misure vanno costruite sul servizio concreto. Una dichiarazione generale di conformità acquista utilità quando è accompagnata da elementi che permettano di comprenderla e verificarla. Analogamente, un’informativa sull’impiego dell’IA non può essere considerata, da sola, una risposta sufficiente al rischio di manipolazione.
La rilevanza di questa verifica emerge anche dal sistema sanzionatorio. L’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 179/2026 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni fino a 35 milioni di euro oppure, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente per la violazione dei divieti dell’articolo 5. La disposizione richiama i criteri europei di commisurazione e riserva alle PMI, comprese le microimprese, e alle start-up innovative il criterio specifico dell’articolo 99, paragrafo 6, del regolamento. L’importo concreto richiede pertanto una valutazione della singola violazione.
La consulenza giuridica può intervenire già nella progettazione di questi rapporti: individuare dove si forma la scelta, quali informazioni la condizionano, chi controlla le modalità dell’interazione e quali evidenze consentano di ricostruirla. In questa prospettiva, tutelare l’autonomia della persona significa anche aiutare l’organizzazione a riconoscere e governare il rischio che nasce dal modo in cui costruisce le proprie relazioni digitali.
5. Le autorità nazionali e il coordinamento dei poteri
La disciplina dell'intelligenza artificiale pone un problema che il diritto pubblico dell'economia conosce da tempo: una medesima attività può essere rilevante per più autorità, senza che la pluralità delle competenze autorizzi una sovrapposizione indifferenziata dei controlli. L'algoritmo impiegato da una banca per una valutazione creditizia, quello incorporato in un dispositivo medico e quello utilizzato nella gestione di un'infrastruttura non acquistano la stessa qualificazione soltanto perché condividono una tecnologia. Il contesto di impiego concorre a determinare tanto gli obblighi dell'operatore quanto il potere pubblico chiamato a verificarne il rispetto.
Il D.Lgs. n. 179/2026 organizza questa pluralità distinguendo la funzione di notifica dalla vigilanza del mercato. L'articolo 4 attribuisce ad AgID la responsabilità delle procedure di valutazione, designazione, notifica e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità. Non introduce, dunque, una generale autorizzazione amministrativa preventiva all'impiego di qualunque strumento di IA. Confondere i due piani significherebbe immaginare un controllo accentrato che il decreto non costruisce e, per l'impresa, cercare un titolo abilitativo là dove occorre invece ricostruire una sequenza di obblighi distribuiti tra più soggetti.
L'articolo 5 individua nell'ACN l'autorità di vigilanza del mercato sui sistemi di IA, facendo salve le attribuzioni dell'Ufficio europeo per l'IA e le competenze nazionali speciali. Banca d'Italia, CONSOB e IVASS intervengono nei rispettivi ambiti sui sistemi ad alto rischio descritti dalla disposizione; il Garante per la protezione dei dati personali assume il ruolo di autorità di vigilanza nei limiti dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento europeo. Restano naturalmente distinte le competenze che lo stesso Garante esercita in materia di dati personali. La circostanza che un sistema ricada nella vigilanza di un'altra autorità non sottrae il relativo trattamento alla disciplina della protezione dei dati.
L'ACN svolge inoltre la funzione di punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 6. L'unicità del contatto non equivale però all'unicità di ogni competenza. Il legislatore affida agli accordi tra amministrazioni e ai meccanismi di cooperazione il compito di rendere praticabile una vigilanza articolata: l'articolo 7 richiama gli accordi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, la condivisione delle informazioni e la risposta agli incidenti gravi; l'articolo 8 disciplina il coordinamento con le autorità settoriali per i prodotti soggetti anche alla normativa europea di armonizzazione.
La questione assume un rilievo giuridico concreto. Uno scambio informativo efficace può evitare richieste documentali ripetitive e valutazioni incoerenti; non può, invece, rendere indistinguibili il titolo del potere esercitato, l'oggetto dell'accertamento e la posizione del destinatario. In una lettura sistematica, il coordinamento dovrebbe accrescere la capacità conoscitiva dell'amministrazione senza ridurre la conoscibilità del procedimento per l'operatore. È questo il punto nel quale l'efficienza del controllo incontra il diritto di difesa.
L'impresa dovrebbe pertanto poter individuare quale autorità procede, rispetto a quale sistema e a quale impiego, per quali obblighi e nell'esercizio di quali attribuzioni. Una qualificazione tecnologica generica, come «piattaforma intelligente», non consente questa ricostruzione. Occorrono una descrizione attendibile delle funzionalità, la distinzione tra fornitore e utilizzatore professionale, l'identificazione delle modifiche apportate al sistema e il collegamento con i processi aziendali interessati. La mappa delle competenze pubbliche dipende, in larga misura, dalla precisione della mappa delle attività private.
Il decreto offre una garanzia significativa anche sul versante dei reclami. L'articolo 18 richiede il pieno contraddittorio e prevede che il reclamo indirizzato all'autorità non competente sia trasmesso d'ufficio a quella competente, informandone il reclamante. La pluralità istituzionale non deve trasformarsi in un costo di orientamento insostenibile per chi chiede tutela. Parallelamente, per il soggetto sottoposto a verifica, il contraddittorio deve poter investire la classificazione del sistema, la ricostruzione dei fatti e la pertinenza delle misure prospettate.
In questo quadro, l'assistenza legale trova utilità già prima dell'ispezione. Definire i ruoli contrattuali, ricostruire la documentazione disponibile presso i fornitori e predisporre un'interlocuzione coerente con le autorità consente all'organizzazione di rappresentare correttamente il proprio operato. La conoscenza tecnica resta indispensabile; acquista però efficacia istituzionale quando viene tradotta in fatti verificabili, responsabilità identificabili e argomenti giuridicamente pertinenti.
Riferimenti [1]
6. Vigilanza sanzioni e tutela dell’impresa
L'effettività della regolazione dipende dalla possibilità di ricostruire ciò che un sistema fa e le condizioni nelle quali viene utilizzato. Per questo il procedimento di vigilanza sull'IA non può esaurirsi nell'esame di una dichiarazione contrattuale di conformità. Occorre stabilire quali informazioni fossero disponibili, quali rischi fossero riconoscibili, quali istruzioni siano state impartite e quali decisioni siano state adottate quando il comportamento del sistema si è discostato da quello atteso. La conformità assume così una dimensione documentale che riguarda l'intero ciclo della decisione organizzativa.
Gli articoli 15 e 16 del decreto disciplinano i poteri dell'ACN, richiamando sia il regolamento IA sia il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato. Per le prove in condizioni reali sono previsti controlli e ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso. Il procedimento può prendere avvio da un incidente grave, da un reclamo non manifestamente infondato, da una segnalazione di altra autorità o d'ufficio. Ne deriva che il problema può emergere anche fuori dalle relazioni contrattuali nelle quali l'impresa riteneva di averlo circoscritto.
La possibilità di esibire una documentazione coerente non deve essere confusa con la costruzione di un archivio difensivo successivo ai fatti. L'elemento decisivo è la contemporaneità delle evidenze: versioni del sistema, criteri di accettazione, segnalazioni degli utilizzatori, verifiche svolte e ragioni degli interventi. Questi elementi consentono di distinguere l'errore imprevedibile dalla carenza organizzativa, la violazione propria dell'utilizzatore dal difetto riconducibile al fornitore, la tempestiva correzione dall'inerzia. Non producono immunità, ma rendono possibile una valutazione individualizzata.
L'articolo 23 prevede più fasce sanzionatorie. Per la violazione dei divieti dell'articolo 5 dell'AI Act il massimo è di 35 milioni di euro o del 7 per cento del fatturato mondiale annuo precedente, se superiore; per gli obblighi elencati nel comma 2, di 15 milioni o del 3 per cento; per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite in risposta a una richiesta, di 7,5 milioni o dell'1 per cento. Un'ulteriore fascia, fino a un milione o allo 0,5 per cento, riguarda gli articoli 27 e 86 del regolamento: valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e diritto alla spiegazione. In ciascuna fascia il confronto con il massimale percentuale opera se questo è superiore. Per le PMI, comprese le microimprese, e per le start-up innovative va considerato il rinvio al criterio speciale dell’articolo 99, paragrafo 6. Le fattispecie dell’articolo 23 sono formulate facendo salvo il caso in cui il fatto costituisca reato. Questi massimali devono sempre essere letti insieme ai presupposti della singola violazione e alle date di applicabilità dell'obbligo europeo interessato.
Il dato quantitativo non esaurisce il significato della disciplina. L'articolo 23 richiama i criteri europei di commisurazione e distingue la natura sostanziale o formale dell'obbligo violato. L'articolo 22 consente, per violazioni di scarsa offensività o pericolosità, misure alternative alla sanzione pecuniaria: l'ordine di rimuovere l'infrazione e non ripeterla oppure, quando essa sia cessata, una dichiarazione pubblica. L'inosservanza dell'ordine espone a un aggravamento della sanzione, entro i massimali. La collaborazione e il rimedio tempestivo acquistano quindi rilievo dentro un procedimento valutativo, senza configurare un diritto automatico alla clemenza.
Il procedimento sanzionatorio richiede contestazione degli addebiti, motivazione e conclusione entro un termine ragionevole, secondo l'articolo 24. Le modalità specifiche sono affidate alle discipline procedurali delle autorità; opera inoltre il richiamo residuale alla legge n. 689/1981, in quanto compatibile, con esclusione del pagamento in misura ridotta previsto dal suo articolo 16. La scelta del rimedio e del giudice competente va ricostruita rispetto all'autorità, al provvedimento e alla normativa richiamata: sarebbe fuorviante presentare ogni controversia sull'IA come soggetta a un unico percorso processuale.
Anche la pubblicazione della sanzione richiede attenzione. Il decreto prevede l'indicazione dell'eventuale impugnazione e del relativo esito, nonché ipotesi di anonimizzazione collegate alla protezione dei dati, ai rischi per la cybersicurezza, alle indagini penali e a pregiudizi sproporzionati determinabili. La reputazione dell'impresa entra dunque nel procedimento, ma deve essere trattata attraverso i parametri normativi pertinenti, non attraverso una generica pretesa di sottrazione alla trasparenza.
La difesa efficace comincia dalla capacità di distinguere i piani: contestazione tecnica, qualificazione giuridica, proporzionalità della misura, preservazione delle prove e tutela della continuità operativa. Per un'impresa regolata, un gestore di servizi essenziali o un ente sanitario, una misura di vigilanza può incidere su processi che non possono essere interrotti senza conseguenze. La gestione legale del rischio deve quindi collegare la risposta all'autorità alle soluzioni organizzative concretamente praticabili, rendendo valutabili tanto l'interesse pubblico alla sicurezza quanto le modalità della sua attuazione.
Riferimenti [1] [19] [4]
7. La governance societaria degli impieghi della IA
Il consiglio di amministrazione non deve diventare un laboratorio di apprendimento automatico. Deve però essere messo nelle condizioni di comprendere quali funzioni dell’impresa dipendano da sistemi di IA, quali conseguenze possano derivare da un loro impiego scorretto e quale soggetto sia in grado di intervenire. La distanza tra competenza tecnica e responsabilità gestoria va colmata attraverso un flusso informativo adeguato, proporzionato alla funzione svolta e alle dimensioni dell’organizzazione.
L’art. 2086 c.c. offre un riferimento sistematico per l’impresa societaria o collettiva: l’adeguatezza degli assetti riguarda la natura e le dimensioni dell’attività. L’integrazione di strumenti che incidono sull’assunzione del personale, sulla gestione di un impianto o sulle condizioni offerte ai clienti può modificare quella natura operativa. Si propone qui una lettura organizzativa della disposizione, non l’individuazione di un autonomo obbligo, introdotto dal decreto n. 179, di istituire un comitato IA in ogni società. La scelta della struttura resta da commisurare alle esigenze effettive.
Un primo errore consiste nell’attribuire a una sola funzione il compito di risolvere problemi giuridici eterogenei. Il responsabile informatico valuta integrazione e funzionamento; il responsabile della sicurezza considera vulnerabilità e continuità; il DPO, quando designato, esercita i compiti che gli assegna il GDPR, con la relativa indipendenza; l’ufficio del personale conosce le decisioni lavoristiche; il responsabile del processo sa quali conseguenze produce un errore. La consulenza legale collega queste valutazioni alla qualificazione del sistema, alle fonti applicabili e agli atti che l’organizzazione deve adottare.
Anche il funzionamento dei flussi informativi richiede una scelta. Un rapporto che dichiari soltanto che il sistema è conforme informa poco. Il vertice ha bisogno di conoscere gli impieghi ammessi, le limitazioni rilevanti, le dipendenze dal fornitore, gli eventi che richiedono una nuova verifica e le condizioni nelle quali l’utilizzo deve essere interrotto. Per i progetti più rilevanti, questi elementi possono accompagnare la delibera di investimento e il successivo riesame. Le funzioni operative devono poter segnalare una criticità senza che la segnalazione sia percepita come un insuccesso da occultare.
Si consideri un sistema inizialmente acquistato per riassumere reclami. Se viene successivamente utilizzato per assegnare priorità di intervento o suggerire il rigetto delle richieste, cambia il rapporto tra informazione e decisione. La verifica originaria potrebbe non essere più sufficiente, anche qualora il nome commerciale del software rimanga identico. Un’organizzazione adeguata deve rendere riconoscibile questo passaggio e sottoporlo a una valutazione pertinente.
La documentazione utile nasce da questa esigenza di comprensione. Censimenti, istruzioni e verbali hanno valore quando descrivono ciò che accade e consentono di correggerlo. Una documentazione molto ampia, ma scollegata dagli impieghi reali, può rendere più difficile individuare la responsabilità e indebolire la difesa dell’impresa. Il governo dell’IA richiede, prima di tutto, una rappresentazione affidabile dei processi nei quali la tecnologia è stata introdotta.
Riferimenti [11] [6] [8]
8. Il contratto con il fornitore come condizione del controllo
Una parte rilevante della possibilità di adempiere si decide nel contratto. L’utilizzatore che non abbia accesso alle informazioni necessarie per comprendere i limiti del sistema, conservare le evidenze o gestire un aggiornamento può trovarsi esposto a obblighi ai quali non è materialmente in grado di dare seguito. La trattativa deve quindi comprendere anche le condizioni del controllo, accanto a prezzo, licenze e livelli di servizio.
Il primo punto è la funzione concordata. La descrizione dell’uso previsto dovrebbe identificare processi, destinatari, dati impiegabili e risultati attesi, precisando quali impieghi richiedano un nuovo accordo o una nuova valutazione. Una formula onnicomprensiva, che presenti il sistema come adatto a qualunque decisione aziendale, rende incerta la distribuzione delle responsabilità. L’inquadramento contrattuale non può sostituire la qualificazione prevista dall’AI Act, ma può produrre le informazioni necessarie per effettuarla e mantenerla aggiornata.
Occorre poi disciplinare la variazione del servizio. Il fornitore può modificare il modello sottostante, i parametri, le fonti consultabili o il luogo in cui vengono trattati i dati. La continuità dell’interfaccia può nascondere una discontinuità sostanziale delle prestazioni. Per impieghi sensibili è ragionevole negoziare comunicazioni preventive, documentazione delle modifiche, verifiche proporzionate e rimedi nel caso in cui l’aggiornamento renda il sistema incompatibile con l’uso autorizzato. Si tratta di scelte contrattuali da motivare, non di una clausola obbligatoria identica per ogni servizio.
La disponibilità delle evidenze è altrettanto rilevante. Il contratto dovrebbe chiarire quali registrazioni siano generate, chi possa accedervi, per quanto tempo siano conservate e come siano estratte quando sorga una contestazione. La durata va coordinata con la disciplina applicabile, con la finalità del trattamento e con la minimizzazione dei dati personali. Conservare tutto indefinitamente non rappresenta una soluzione giuridicamente neutra. Cancellare automaticamente le sole evidenze disponibili può, per converso, rendere impraticabile una difesa.
Il tema dei dati richiede disposizioni distinte. I ruoli privacy dipendono dalle attività effettive; la denominazione inserita nel contratto non è decisiva. L’impresa deve capire se documenti, richieste e risultati siano utilizzati per addestrare ulteriormente il servizio, se siano accessibili a subfornitori e quali trasferimenti possano avvenire. Il legittimo possesso di un documento non comporta sempre il diritto di destinarlo a qualsiasi forma di addestramento. Restano da verificare protezione dei dati personali, segreto professionale, riservatezza negoziale e diritti di proprietà intellettuale.
Le clausole di responsabilità devono essere lette insieme ai rimedi operativi. Una manleva può disciplinare il rapporto economico tra le parti, nei limiti consentiti, ma non trasferisce all’esterno le competenze pubbliche, gli obblighi del datore di lavoro o la responsabilità di chi assume una decisione professionale. Il diritto di sospendere l’utilizzo, ottenere assistenza in caso di incidente e migrare dati e configurazioni può avere un valore immediato maggiore di una generica promessa di conformità.
L’art. 25 dell’AI Act, con il proprio ambito e calendario applicativo, rende particolarmente importante la gestione delle responsabilità nella catena del valore. Già nella fase negoziale conviene esaminare se personalizzazioni, cambi di finalità o commercializzazione con un diverso nome possano condurre a una differente qualificazione del ruolo. Quando una società compra una capacità tecnologica, sta anche scegliendo da quali informazioni e da quali controparti dipenderà la tenuta giuridica dei propri processi.
Riferimenti [6] [8]
9. Dati algoritmi e metodi matematici come segreti commerciali
L’art. 52 del decreto n. 179 inserisce nell’art. 98 del codice della proprietà industriale un comma 1-bis dedicato ai dati, agli algoritmi e ai metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di IA. Il riferimento comprende architetture dei modelli, funzioni di ottimizzazione, procedure e configurazioni di addestramento, nonché gli ulteriori elementi tecnico-computazionali indicati dalla disposizione. La norma riconosce espressamente la possibile rilevanza patrimoniale di conoscenze che non coincidono con un prodotto materialmente individuabile.
Questa inclusione è subordinata alle condizioni già previste dal comma 1: segretezza, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate a preservarla. Il decreto non attribuisce un monopolio generale sugli algoritmi né trasforma ogni dato aziendale in un segreto commerciale. Un metodo noto, un patrimonio informativo liberamente accessibile o un insieme di dati lasciato senza protezioni non acquistano automaticamente i requisiti della tutela per il solo fatto di essere impiegati nell’IA.
Il profilo dottrinario più interessante riguarda la relazione tra valore e organizzazione. Il bene immateriale viene protetto anche attraverso il modo in cui l’impresa lo individua, lo custodisce e ne disciplina l’accesso. La misura organizzativa contribuisce così a rendere giuridicamente riconoscibile il patrimonio che si intende difendere. Non basta sostenere, quando nasce la lite, che un insieme di informazioni fosse importante: occorre poter spiegare quali informazioni fossero riservate e come tale riservatezza fosse concretamente mantenuta.
Per un’impresa che sviluppa o personalizza sistemi, la ricognizione dovrebbe distinguere dati di origine, elaborazioni, configurazioni, documentazione e risultati, individuando per ciascuna componente titolarità o legittimo controllo e vincoli di utilizzo. La tutela può richiedere accessi graduati, accordi di riservatezza e regole per dipendenti e collaboratori; tali strumenti devono corrispondere alla realtà dell’attività. Un generico divieto inserito in un contratto non supplisce sempre alla circolazione indiscriminata delle informazioni all’interno o all’esterno dell’impresa.
Il rapporto con la trasparenza non può essere risolto affermando la prevalenza assoluta di uno dei due interessi. Il segreto commerciale non costituisce un’esenzione generale dagli obblighi verso autorità e soggetti tutelati dall’ordinamento. D’altra parte, spiegare una decisione non comporta necessariamente la pubblicazione integrale di codice, pesi, dati di addestramento e know-how. Occorre individuare l’informazione pertinente e la forma di accesso idonea a rendere effettiva la tutela, proteggendo ciò che non è necessario divulgare.
L’art. 53 conferma la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie richiamate dall’art. 98. Il collegamento con gli strumenti processuali di protezione della riservatezza e di accesso alle prove, esaminati più avanti, mostra la necessità di una strategia coerente. L’impresa deve essere in grado di dimostrare il proprio diritto al segreto e, insieme, di consentire le verifiche dovute. Trattare questi due obiettivi in uffici separati, senza un disegno comune, può produrre clausole incompatibili e difficoltà difensive evitabili.
Riferimenti [1] [12] [10] [16]
10. Il lavoro e il potere effettivo di decisione
L'articolo 41 del decreto individua nella decisione finale sul rapporto di lavoro un luogo nel quale la responsabilità non può essere dissolta nell'esito di un calcolo. La disposizione, facendo salvo l'articolo 22 GDPR, richiede che le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione e alla risoluzione del rapporto, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente mediante un trattamento automatizzato. La decisione definitiva è riservata a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo. Il consenso del lavoratore non vale come eccezione a questo divieto.
Il punto più significativo è l'aggettivazione del potere umano. Un intervento soltanto formale non realizza, a mio avviso, la garanzia descritta dalla norma. Non basta che un responsabile confermi sullo schermo la soluzione proposta dal sistema, quando non disponga delle informazioni, del tempo e dell'autorità necessari per discostarsene. L'effettività richiede che l'organizzazione renda possibile un esame individuale; l'autonomia implica che il risultato algoritmico non divenga, attraverso procedure o incentivi interni, una determinazione di fatto vincolante.
Questo criterio non prescrive l'abbandono degli strumenti di analisi. Impone di chiarire il loro posto nella decisione. La valutazione può essere assistita da indicatori, comparazioni e previsioni; resta necessario distinguere l'indicatore dal fatto, la correlazione dalla ragione giustificativa, il rendimento misurato dalla condotta concretamente imputabile alla persona. Un punteggio uniforme può risultare particolarmente ingannevole se deriva da dati riferiti a mansioni, condizioni di lavoro o opportunità operative non comparabili.
Il testo contiene, tuttavia, una delimitazione che non può essere omessa: le attività di ricerca e selezione delle candidature non rientrano nelle decisioni finali relative alla costituzione del rapporto, anche quando determinino la mancata ammissione alle fasi successive. Non è quindi corretto ricavare dall'articolo 41 un divieto nazionale indistinto di ogni selezione automatizzata. Altrettanto scorretto sarebbe trasformare questa esclusione in una zona franca. Restano da verificare la disciplina dei dati personali, le garanzie contro le discriminazioni e le disposizioni europee applicabili ai sistemi utilizzati, secondo il relativo calendario.
La distinzione pone una questione interpretativa di rilievo. In un processo articolato, l'esclusione preliminare può incidere in modo decisivo sulla possibilità di accedere al lavoro, pur non coincidendo con la decisione di assunzione riservata alla persona fisica. La qualificazione giuridica non può allora dipendere soltanto dal nome assegnato alla fase nel software. Occorre ricostruirne la funzione effettiva e verificare separatamente le garanzie derivanti dalle diverse fonti. Questa lettura consente di rispettare il limite espresso dal legislatore senza attribuirgli un effetto liberatorio che il testo non contiene.
Il comma 3 collega il potere organizzativo alla comprensibilità della decisione. Oltre all'informativa prima del trattamento, il lavoratore può ottenere, su richiesta e mediante una persona fisica, una motivazione intelligibile, comprendente l'incidenza dell'IA e i principali parametri considerati. La spiegazione non coincide necessariamente con la consegna del codice sorgente. Deve però consentire di capire come il sistema abbia contribuito al caso concreto: un elenco di formule generali o la mera descrizione commerciale del prodotto non risponderebbero alla funzione della garanzia.
La previsione di nullità delle decisioni adottate in violazione del comma 1, e specificamente del licenziamento, rende essenziale una progettazione preventiva. Prima di introdurre uno strumento di valutazione o gestione del personale, l'impresa dovrebbe stabilire chi decide, quali verifiche compie, come vengono trattate le anomalie e come si conserva traccia dell'esame umano. La procedura va costruita con le funzioni del personale, i responsabili tecnici e la protezione dei dati: l'acquisto del prodotto non esaurisce la scelta organizzativa, e il contratto con il fornitore non trasferisce integralmente i doveri del datore di lavoro.
L'articolo 42 estende l'attenzione all'organizzazione materiale della prestazione. I sistemi che incidono sui ritmi, sulle modalità di lavoro e sui processi rilevanti per la sicurezza devono essere considerati nella valutazione dei rischi prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008; sono inoltre richieste informazione e formazione sui rischi specifici. Per la logistica, la sanità, la gestione dei rifiuti o gli impianti industriali, l'IA può quindi incidere contemporaneamente sulla valutazione della persona e sulle condizioni nelle quali essa lavora. Una governance giuridicamente adeguata deve riuscire a leggere entrambe le dimensioni.
Riferimenti [1] [8] [9]
11. Alfabetizzazione e qualità del giudizio
La formazione sull’intelligenza artificiale viene spesso rappresentata come acquisizione di abilità nell’uso degli strumenti. Il diritto pone una domanda ulteriore: l’organizzazione e i suoi professionisti sono in grado di riconoscere i limiti dell’impiego, valutare le conseguenze degli output e individuare le decisioni che devono restare affidate a un giudizio autonomo? L’alfabetizzazione assume rilievo proprio in questo passaggio, perché la capacità di ottenere una risposta dal sistema non dimostra la capacità di verificarla.
Occorre partire dal testo aggiornato. L’articolo 4 dell’AI Act, come modificato dall’Omnibus del 2026, impone a fornitori e deployer di adottare misure a sostegno dello sviluppo dell’alfabetizzazione del personale e delle altre persone che operano per loro conto. Il parametro considera conoscenze, esperienza, istruzione, formazione, contesto dell’impiego e persone interessate. La disposizione precisa che non è richiesto di garantire a ciascun individuo un particolare livello di alfabetizzazione. Prevede inoltre il sostegno della Commissione e degli Stati membri, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Non è corretto riprodurre la formulazione originaria ignorando questa modifica, né dedurne che la formazione sia divenuta irrilevante.
La scelta europea distingue l’adozione di misure organizzative dalla garanzia di un risultato cognitivo individuale. Da ciò non discende che qualunque corso, indipendentemente dai contenuti, soddisfi l’esigenza normativa. La tesi qui proposta è che la qualità delle misure debba essere valutata in relazione ai compiti affidati alle persone e ai rischi degli impieghi effettivi. Un modulo introduttivo comune può costituire il punto di partenza; non necessariamente esaurisce la preparazione di chi seleziona un fornitore, autorizza l’utilizzo di dati riservati o controlla una decisione destinata a incidere su altri soggetti.
Per il professionista, la questione è particolarmente sensibile. L’uso di un assistente generativo per la ricerca preliminare, la sintesi documentale o la preparazione di una bozza non elimina la necessità di verificare fonti, fatti e pertinenza dell’argomentazione. L’esito può essere linguisticamente convincente e giuridicamente inadeguato. La competenza richiesta comprende quindi la capacità di individuare ciò che lo strumento non ha dimostrato: l’autenticità di un riferimento, l’attualità di una norma, la corrispondenza tra una decisione richiamata e la proposizione che le viene attribuita.
Il collegamento con la supervisione dei sistemi ad alto rischio rafforza questa lettura senza confondere le diverse decorrenze. L’articolo 26, paragrafo 2, associa la formazione alla competenza e all’autorità del soggetto incaricato del controllo. La conoscenza priva del potere di intervenire è insufficiente; il potere privo della preparazione necessaria rischia di tradursi in un’approvazione apparente. Si può ricavare, come criterio di progettazione organizzativa, una relazione tra formazione, attribuzione dei compiti e disponibilità di informazioni: nessuno dei tre elementi può supplire stabilmente all’assenza degli altri.
Un programma proporzionato dovrebbe pertanto partire dagli impieghi autorizzati e dalle mansioni. Agli organi di vertice interessa comprendere l’investimento, la distribuzione dei rischi e le informazioni necessarie alla decisione; agli acquisti, valutare documentazione e impegni del fornitore; alle funzioni operative, riconoscere errori, limiti ed escalation; ai professionisti, mantenere il controllo sulle fonti, sulla riservatezza e sull’elaborazione intellettuale. Questa articolazione è una proposta di metodo, non l’attribuzione all’articolo 4 di un programma didattico obbligatorio che esso non contiene.
Anche la prova delle attività svolte deve restare aderente alla loro sostanza. Un registro delle iniziative formative è utile, ma non sostituisce la verifica della loro pertinenza; un attestato non trasforma un impiego improprio in un impiego lecito. Per imprese, amministrazioni e organizzazioni professionali, il valore della formazione si misura nella possibilità di tradurla in decisioni più consapevoli: sapere quando utilizzare il sistema, quando richiedere un approfondimento e quando interrompere l’automazione. È questa capacità di preservare il giudizio, mentre cambia lo strumento, che rende la formazione una componente della qualità dell’attività e della fiducia di chi vi si affida.
Riferimenti [5] [7]
12. Professioni formazione ed equo compenso
La formazione sull'intelligenza artificiale diviene, nel disegno del decreto, una componente strutturale della competenza professionale. L'articolo 47 include percorsi di alfabetizzazione e formazione nei corsi iniziali e continui svolti dagli ordini. Il contenuto non è riducibile all'apprendimento di comandi o alla familiarità con un'interfaccia: comprende funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi, disciplina giuridica e responsabilità deontologiche, obblighi informativi verso il cliente e principio antropocentrico.
L'integrazione di questi livelli è rilevante. Una conoscenza soltanto tecnica può lasciare irrisolto il problema dell'uso consentito; una conoscenza soltanto normativa può ignorare le modalità attraverso le quali l'errore si produce. L'esigenza formativa emerge soprattutto quando il risultato appare plausibile e ben formulato. In quel momento il professionista deve saper distinguere la qualità espositiva dall'attendibilità, riconoscere la necessità di una verifica esterna e decidere quali informazioni possano essere immesse nel sistema senza compromettere gli interessi affidati alla sua cura.
Il decreto prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, ma non determina un numero uniforme di ore o crediti per tutte le categorie. Consigli nazionali, collegi e organismi competenti dovranno adeguare regolamenti o atti organizzativi entro sei mesi dall'entrata in vigore, secondo le procedure di settore. Per le professioni non regolamentate la disposizione considera i percorsi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, quando l'uso dell'IA sia rilevante rispetto all'attività. Presentare oggi un obbligo numerico identico per ogni professionista sarebbe, dunque, una semplificazione priva di base nel testo.
La formazione non sostituisce la responsabilità per l'incarico. Un corso frequentato attesta una componente del percorso di preparazione; non dimostra che il sistema sia adatto a una determinata attività, né che il singolo risultato sia stato controllato. La verifica professionale conserva un oggetto concreto: pertinenza dei dati, correttezza dei riferimenti, adeguatezza dell'argomentazione e compatibilità dell'utilizzo con il mandato ricevuto. In questa prospettiva, l'alfabetizzazione dovrebbe accrescere la capacità di porre domande al sistema e, soprattutto, di sottoporre a giudizio le sue risposte.
Il rapporto con il cliente assume perciò un'importanza che precede la scelta dello strumento. Occorre comprendere quali attività possano essere assistite, quali richiedano una verifica personale particolarmente intensa e quali condizioni di riservatezza siano necessarie. Una politica interna può rendere omogenei questi presidi: strumenti ammessi, modalità di accesso, criteri di controllo, gestione degli errori e regole sulla conservazione dei dati. Si tratta di scelte organizzative da commisurare alla professione e agli incarichi, non di una formula standard capace di sostituire il giudizio individuale.
L'articolo 49 affronta il tema dell'equo compenso prevedendo che l'uso dell'IA possa comportarne una modulazione ai sensi della legge n. 49/2023, secondo parametri che considerino la classificazione di rischio del sistema. L'integrazione dei decreti parametrici è prevista entro dodici mesi dall'entrata in vigore. La norma non stabilisce uno sconto automatico per la prestazione assistita dall'IA e non consente di dedurre che il tempo risparmiato coincida integralmente con una riduzione del valore professionale.
Il criterio scelto merita una riflessione critica. La classe di rischio del sistema risponde a una logica regolatoria relativa ai possibili effetti dell'impiego; il valore della prestazione dipende anche dalla complessità del problema, dalla responsabilità assunta e dall'attività di verifica. Non sono grandezze sovrapponibili. I futuri parametri dovranno essere letti e applicati senza trasformare la classificazione tecnologica in una misura esaustiva della qualità intellettuale del lavoro. L'automazione può ridurre alcune attività esecutive e, contemporaneamente, rendere più importante il controllo competente di un risultato prodotto con minore sforzo materiale.
Da qui una conseguenza per imprese, enti e professionisti che definiscono gli incarichi: la chiarezza sull'oggetto della prestazione acquista ulteriore valore. Identificare risultati attesi, verifiche richieste, responsabilità e modalità di impiego degli strumenti permette di discutere il compenso sulla base del servizio effettivo. La questione centrale rimane la qualità della decisione professionale e la tutela dell'interesse affidato, anche quando il processo che conduce a quella decisione viene trasformato dalla tecnologia.
Riferimenti [1]
13. La decisione amministrativa e la legalità dell’istruttoria
L'impiego dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione pone una questione che precede la classificazione tecnologica: come si conserva la riconoscibilità della funzione pubblica quando una parte dell'istruttoria viene affidata a un sistema capace di selezionare informazioni, attribuire priorità e formulare proposte? La velocità del procedimento è un interesse rilevante; la possibilità di comprenderne e contestarne le ragioni è una condizione della sua legittimazione.
L'articolo 14 della legge n. 132 del 2025 collega l'utilizzo dell'IA all'efficienza e alla qualità dei servizi, prescrivendo conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell'impiego. Il supporto algoritmico non assorbe l'autonomia decisionale della persona responsabile. Questa disposizione offre una chiave di lettura precisa: la presenza di un funzionario nell'organigramma o di una firma sul provvedimento non basta a dimostrare che la decisione sia rimasta effettivamente umana.
Si consideri un'applicazione che riordina le osservazioni presentate in un procedimento autorizzatorio. Se il riordino omette sistematicamente le istanze minoritarie, il problema si manifesta prima della decisione finale. Un'istruttoria incompleta può orientare la discrezionalità senza che il sistema abbia formalmente adottato alcun provvedimento. La verifica deve quindi riguardare anche ciò che l'output non mostra: documenti esclusi, informazioni aggregate, criteri di rilevanza, margini di incertezza. L'automazione dell'istruttoria merita attenzione proprio perché può apparire neutrale mentre determina la cornice nella quale il decisore esercita il proprio potere.
Ne discende, sul piano interpretativo, una distinzione tra spiegazione tecnica e motivazione amministrativa. La prima riguarda il funzionamento dello strumento; la seconda deve rendere intelligibile il rapporto tra fatti accertati, interessi considerati, disposizione applicata e scelta compiuta. Una percentuale di affidabilità o una graduatoria di alternative non sostituiscono questa relazione. D'altra parte, la motivazione non deve necessariamente riprodurre ogni passaggio computazionale: deve permettere di comprendere quale peso abbia avuto il contributo algoritmico e perché l'amministrazione lo abbia ritenuto utilizzabile nel caso concreto.
Il fascicolo dovrebbe perciò consentire di ricostruire almeno la finalità dell'impiego, i documenti effettivamente considerati, la versione del sistema utilizzata, i controlli sulle risposte e gli interventi correttivi. Si tratta di una proposta organizzativa da calibrare sul procedimento, evitando sia la registrazione indiscriminata di dati sia la dispersione delle evidenze decisive. La gestione documentale diventa parte del disegno della decisione: quando sorge una contestazione, non è sufficiente che il sistema oggi produca un risultato plausibile; occorre poter comprendere come si sia formata la scelta allora adottata.
Il D.Lgs. n. 179 del 2026, con entrata in vigore il 23 ottobre, interviene su questo presupposto attraverso l'articolo 40. La formazione del personale pubblico viene collegata all'innovazione organizzativa, a un quadro minimo di competenze da definire con linee guida e al contributo istituzionale della SNA e di Formez PA. Il decreto non rende superflua la disciplina del procedimento: rafforza le condizioni professionali necessarie per applicarla in un ambiente tecnologicamente diverso.
Per un'amministrazione, costruire queste condizioni significa assegnare compiti verificabili al responsabile del procedimento, agli uffici tecnici, alla funzione digitale e a chi presidia la protezione dei dati. Per l'impresa destinataria del potere, significa poter individuare il passaggio nel quale una rappresentazione algoritmica inesatta abbia inciso sull'istruttoria e predisporre una contestazione pertinente. La consulenza giuridica assume così una funzione preventiva e, quando occorre, contenziosa: rende controllabile il procedimento, prima che la tecnologia trasformi una lacuna documentale in un problema di tutela.
Riferimenti [13] [1]
14. Gli affidamenti pubblici e il governo della tecnologia
Nel procurement dell'IA l'oggetto del contratto non si esaurisce nella disponibilità di un'applicazione. L'amministrazione acquista una capacità di elaborazione che verrà incorporata nei propri processi, con effetti sulla distribuzione delle competenze e sulla conservazione delle prove. È pertanto necessario descrivere il risultato funzionale atteso insieme alle condizioni alle quali quel risultato potrà essere utilizzato.
L'articolo 30 del D.Lgs. n. 36 del 2023 colloca l'automazione nel ciclo di vita dei contratti pubblici e la collega a principi di conoscibilità, comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione. Nell’acquisto o nello sviluppo delle soluzioni per questo ambito, stazioni appaltanti ed enti concedenti devono assicurare la disponibilità del codice sorgente e della documentazione utile a comprenderne la logica, e inserire le clausole di assistenza e manutenzione necessarie a correggere errori ed effetti indesiderati. Il precetto riguarda l’automazione del ciclo dei contratti: non equivale a un obbligo generalizzato di pubblicare il codice di qualsiasi tecnologia acquistata dalla pubblica amministrazione. La sua logica non coincide con una generica clausola che dichiari il prodotto conforme alla normativa.
Da questa impostazione si ricava una conseguenza operativa: il confronto concorrenziale deve riguardare anche la possibilità di governare il sistema dopo l'aggiudicazione. Una soluzione economica all'acquisto può diventare onerosa se impedisce di esportare i dati, richiede continui servizi aggiuntivi per documentare un risultato o non consente di sospendere una funzione senza interrompere l'intero servizio. Il costo giuridico della dipendenza tecnologica dovrebbe entrare nella progettazione dell'affidamento, attraverso requisiti pertinenti e proporzionati all'oggetto.
Il capitolato può precisare gli usi consentiti e quelli esclusi; le informazioni da rendere disponibili agli utilizzatori; i tempi di segnalazione delle anomalie; i criteri di accettazione e le verifiche periodiche; le condizioni di aggiornamento del modello; le modalità di esportazione di dati e registrazioni. Può inoltre disciplinare il coinvolgimento di subfornitori, la gestione degli incidenti e l'assistenza in caso di richieste delle autorità. Queste sono indicazioni progettuali: la loro formulazione deve adattarsi al sistema e al contratto, senza trasformare ogni affidamento in un obbligo indiscriminato di consegna di qualunque patrimonio tecnico del fornitore.
Particolare rilievo assumono le modifiche successive. Un aggiornamento può migliorare le prestazioni medie e, contemporaneamente, cambiare il comportamento del sistema in una specifica procedura. Occorre stabilire chi lo autorizza, quali prove lo precedono, quali documenti vengono aggiornati e come si torna alla configurazione precedente se il risultato non è accettabile. La manutenzione non è un dettaglio del rapporto: può modificare il presupposto tecnico sul quale era stata valutata la legittimità dell'utilizzo.
Il collaudo dovrebbe perciò misurare situazioni pertinenti al servizio, comprese quelle difficili: documenti incompleti, input contraddittori, richieste fuori ambito, informazioni inattendibili. Un test positivo su casi ordinari dimostra poco se il rischio principale consiste nel trattamento delle eccezioni. Anche l'intervento umano deve poter essere sperimentato: chi può correggere la risposta, con quali tempi e con quale informazione? La clausola che prevede una supervisione ha valore solo se trova corrispondenza in un potere realmente esercitabile.
Resta distinta la qualificazione ai sensi dell'AI Act. L'acquisto pubblico non rende automaticamente il sistema ad alto rischio: rilevano la funzione concreta e i presupposti del regolamento. Nel frattempo, il differimento degli obblighi europei specifici non sospende le regole già operanti sui contratti e sul procedimento. Ne emerge un campo di lavoro immediato: progettare affidamenti nei quali prestazioni, controlli, documentazione e rimedi siano coerenti, così da proteggere la continuità del servizio e la capacità dell'amministrazione di rispondere delle proprie decisioni.
Riferimenti [14] [6] [4]
15. La sanità e le condizioni dell’autonomia clinica
L'IA sanitaria rende particolarmente evidente il limite di una concezione puramente formale del controllo umano. Un medico può conservare il potere di confermare o respingere una raccomandazione senza disporre del tempo, delle informazioni o degli strumenti necessari per valutarla. In tal caso il problema non riguarda soltanto la condotta individuale: investe le condizioni nelle quali la struttura ha introdotto il sistema.
L'articolo 7 della legge n. 132 del 2025 conserva alla professione medica la decisione nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, richiede informazione sull'impiego dell'IA e attenzione all'affidabilità e all'aggiornamento di sistemi e dati. Proibisce inoltre che l'introduzione di tali strumenti condizioni l'accesso alle prestazioni secondo criteri discriminatori. Sono coordinate da leggere insieme, perché l'appropriatezza di una singola scelta dipende anche dall'equità del percorso che ha consentito al paziente di raggiungerla.
La questione organizzativa può essere formulata così: chi verifica che il sistema acquistato sia adeguato al contesto clinico nel quale viene impiegato? La prestazione dichiarata dal fornitore deve essere messa in relazione con la popolazione assistita, con i dati disponibili, con le procedure interne e con il ruolo assegnato all'output. Un modello destinato a supportare una valutazione non dovrebbe essere trasformato, per prassi organizzativa, in un filtro che esclude automaticamente un approfondimento.
È opportuno distinguere almeno tre responsabilità funzionali. La direzione definisce le condizioni di introduzione e le risorse per i controlli; le strutture tecniche presidiano integrazione, continuità, sicurezza e qualità dei flussi; il professionista interpreta il risultato nel contesto della persona assistita. Questa ripartizione è una proposta di metodo, non uno schema capace di determinare in astratto l'imputazione di ogni danno. La responsabilità sanitaria richiede la ricostruzione della condotta, dell'organizzazione, del nesso causale e della disciplina applicabile al caso.
Il decreto n. 179 valorizza espressamente il livello organizzativo con l'articolo 51, dedicato all'ECM e alla formazione manageriale sanitaria. I percorsi includono profili tecnici, giuridici e deontologici; la definizione della percentuale dell'obbligo formativo triennale e dei programmi manageriali è rimessa a successivi interventi, entro sei mesi dall'entrata in vigore, rispettivamente della Commissione nazionale per la formazione continua e di AGENAS. Non sarebbe quindi corretto presentare come già determinati crediti o percentuali che il decreto demanda a tali atti.
La formazione utile dovrebbe permettere di riconoscere l'incertezza, individuare situazioni estranee all'uso previsto, documentare il dissenso rispetto all'output e attivare un riesame. Il suo valore non consiste nell'ottenere una fiducia generalizzata nello strumento. Consiste nel rendere ragionevole la fiducia nel singolo impiego. Anche il paziente deve poter comprendere il ruolo della tecnologia nel proprio percorso, senza essere sommerso da una spiegazione informatica né ricevere formule tranquillizzanti prive di contenuto.
La prospettiva della struttura sanitaria è, dunque, unitaria: acquisto, validazione nel contesto d'uso, formazione, informazione, monitoraggio e gestione degli eventi avversi. Quando queste fasi vengono trattate separatamente, le lacune tendono a emergere soltanto dopo la contestazione. Una consulenza che accompagni la decisione organizzativa può invece rendere coerenti il contratto tecnologico, i protocolli interni e la documentazione clinica. È qui che l'innovazione incontra la tutela della salute e la sostenibilità giuridica dell'organizzazione.
Riferimenti [13] [1] [18]
16. Cinque applicazioni nei settori regolati e strategici
I casi seguenti sono ipotetici e non descrivono incarichi professionali. Mostrano perché la disciplina non possa essere applicata attraverso una semplice etichetta di settore. L'appartenenza al perimetro NIS2, il controllo pubblico della società e la rilevanza strategica dell'attività non coincidono, da soli, con la classificazione dell'IA ad alto rischio. Questa richiede la verifica della funzione del sistema e dei presupposti dell'articolo 6, dell'allegato I e dell'allegato III, con attenzione al calendario di applicazione.
Energia. Un operatore introduce uno strumento per prevedere i consumi e un altro per supportare la sicurezza di una rete. Le due applicazioni non vanno confuse. Per la seconda può rilevare la categoria dei componenti di sicurezza nella gestione delle infrastrutture, mentre la prima esige una verifica distinta. Nel progetto occorre separare previsione commerciale, decisione operativa e funzione di protezione: un risultato statisticamente utile non è necessariamente idoneo a sostenere un comando che incide sulla continuità della fornitura. Il contratto dovrebbe riflettere questa diversa intensità del rischio, soprattutto per errori, indisponibilità e aggiornamenti.
Comunicazioni. Un'impresa utilizza un assistente per rispondere agli utenti e un sistema per analizzare anomalie nell'infrastruttura digitale. L'analisi della finalità è decisiva: il regolamento contempla determinate funzioni di sicurezza delle infrastrutture digitali critiche, non qualsiasi software di un operatore di telecomunicazioni. Il servizio clienti pone, a sua volta, problemi differenti: correttezza delle informazioni contrattuali, riconoscibilità dell'interlocuzione automatizzata, gestione dei reclami e possibilità di raggiungere un operatore. La coesistenza di questi strumenti richiede regole diverse, anche quando il fornitore tecnologico è lo stesso.
Ciclo dei rifiuti e impresa pubblica. Una società partecipata adotta l'IA per ottimizzare i percorsi di raccolta e per distribuire i turni del personale. Il primo uso non diviene ad alto rischio per il solo oggetto ambientale del servizio; il secondo può richiedere un esame specifico delle categorie relative alla gestione dei lavoratori. Restano distinti il rispetto degli standard del servizio, la disciplina lavoristica, la sicurezza e gli obblighi di protezione dei dati. L'ottimizzazione potrebbe infatti ridurre i chilometri ma trasferire carichi impropri su alcuni addetti o rendere meno accessibile il servizio in certe zone. Il progetto deve dichiarare quali obiettivi possono essere ottimizzati e quali limiti non sono negoziabili.
Sanità. Un'azienda impiega un sistema per ordinare il magazzino e un altro per supportare il triage. L'identità dell'ente non elimina la differenza tra gli usi. Un sistema di selezione dei pazienti nell'assistenza sanitaria di emergenza incontra una previsione specifica dell'allegato III; un'applicazione amministrativa richiede un'altra analisi. Anche la qualificazione come dispositivo medico segue i propri presupposti: non discende dal semplice utilizzo in ospedale. Separare le applicazioni consente di destinare controlli e competenze dove l'errore può incidere maggiormente sui diritti della persona.
Difesa e sicurezza nazionale. L'esclusione prevista dall'articolo 2 dell'AI Act riguarda i sistemi nella misura in cui siano impiegati esclusivamente per le finalità contemplate dalla norma; non attribuisce un'esenzione generale a ogni impresa della filiera della difesa. Un prodotto destinato anche a usi civili esige quindi un'analisi delle destinazioni effettive e delle relative responsabilità. Per il progetto industriale ciò suggerisce di separare contrattualmente configurazioni, utilizzatori, accessi e mutamenti di destinazione. La qualificazione del sistema deve accompagnarne l'evoluzione: una soluzione inizialmente sviluppata per un impiego circoscritto può richiedere un diverso presidio giuridico quando entra in altri mercati.
In ciascun esempio il contributo del diritto consiste nel porre domande che cambiano le scelte organizzative e negoziali: quale risultato si vuole ottenere, chi può intervenire, quale errore non è tollerabile e quali evidenze occorreranno se la decisione sarà contestata. È un lavoro che conviene svolgere mentre il progetto è ancora modificabile.
Riferimenti [2] [6] [18] [4]
17. Il raccordo con la cybersicurezza e la disciplina NIS2
Un risultato alterato può derivare da un errore del modello, dalla qualità insufficiente dei dati o da un intervento ostile. Dal punto di vista della decisione aziendale, le conseguenze possono essere simili; sul piano giuridico, occorre ricostruire cause, obblighi e competenze. Il governo dell’IA deve perciò comunicare con i presidi di sicurezza informatica, senza confondere discipline che hanno ambiti soggettivi e oggettivi diversi.
L’appartenenza al perimetro NIS2 non comporta che ogni strumento di IA dell’organizzazione sia ad alto rischio ai sensi dell’AI Act. Simmetricamente, l’impiego di un sistema classificato ad alto rischio non determina, da solo, l’assoggettamento dell’intera impresa al decreto legislativo n. 138 del 2024. Le verifiche devono essere condotte separatamente e poi raccordate, tenendo conto del settore, delle dimensioni, delle eventuali designazioni e delle caratteristiche dell’impiego.
Per i soggetti ai quali si applica il decreto n. 138, l’art. 23 attribuisce agli organi di amministrazione e direttivi compiti di approvazione delle modalità di attuazione delle misure di gestione dei rischi, sovrintendenza e formazione. Il CISO e le strutture tecniche concorrono alla loro attuazione secondo le rispettive funzioni. L’introduzione dell’IA può incidere su fornitori, dipendenze esterne, autorizzazioni di accesso e continuità del servizio: gli elementi rilevanti devono raggiungere il livello decisionale appropriato.
L’organizzazione può coordinare i controlli evitando duplicazioni. Un inventario condiviso dei servizi e delle dipendenze può alimentare sia le valutazioni di sicurezza sia la qualificazione degli impieghi IA. Un unico processo di gestione delle modifiche può identificare gli eventi che richiedono una verifica tecnica, una verifica privacy o un riesame giuridico. Restano distinte le condizioni e le scadenze delle notifiche previste dalle diverse discipline: l’invio di una comunicazione a un’autorità non soddisfa automaticamente ogni altro obbligo.
La sicurezza della catena di approvvigionamento merita particolare attenzione nei servizi essenziali. Il problema può riguardare il manutentore di un impianto, il fornitore di un componente o chi gestisce un processo esternalizzato che utilizza IA, oltre al fornitore informatico. Ciò non significa imporre indistintamente a ogni controparte tutti gli obblighi NIS2. Significa valutare le dipendenze e le vulnerabilità pertinenti e tradurle in misure proporzionate, responsabilità verificabili e condizioni contrattuali coerenti con il rischio.
Per un operatore sanitario o un gestore di servizi ambientali, la consulenza può dunque intervenire sul raccordo tra vertici, responsabili del servizio, CISO e funzione legale. L’obiettivo è individuare chi decide, chi controlla e chi deve essere informato quando il sistema cambia comportamento. La collaborazione tra competenze diventa efficace quando ciascuna funzione sa quali informazioni deve produrre e quali decisioni le appartengono.
Riferimenti [15]
18. La sperimentazione regolamentare e le autorità
Gli artt. 26–31 del decreto n. 179 disciplinano lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA e il suo coordinamento con ulteriori ambienti di sperimentazione. La gestione congiunta di AgID e ACN esprime il tentativo di collegare sviluppo tecnologico e verifica regolatoria. Il dato interessante è l’espresso riconoscimento dell’apprendimento normativo: l’esperienza dei progetti deve contribuire anche alla conoscenza delle autorità e alla valutazione delle regole.
L’accesso non va rappresentato come una possibilità già disponibile in qualsiasi momento e per qualsiasi progetto. Modalità di funzionamento, criteri di ammissibilità e aspetti operativi richiedono i provvedimenti previsti dal decreto. Al momento di presentare una domanda dovranno essere verificati gli atti effettivamente adottati. Il testo individua fornitori e potenziali fornitori come destinatari dell’ambiente controllato e prevede attenzione all’accesso di PMI e start-up, nel quadro europeo di riferimento.
Per l’impresa, la preparazione giuridica di una sperimentazione comincia dalla domanda da sottoporre all’autorità. Un progetto che prometta genericamente un’IA utile alla sanità o ai servizi pubblici offre pochi elementi di valutazione. Occorre delimitare la funzione, il contesto, le persone coinvolte, i dati necessari e i rischi che si intendono misurare. Il piano deve consentire di comprendere quando l’esperimento ha prodotto informazioni sufficienti e in quali casi deve essere sospeso o modificato.
L’art. 28 attribuisce al gruppo operativo attività di istruttoria, selezione, approvazione e monitoraggio dei piani, con riferimento anche a registrazioni, audit e tracciabilità delle modifiche. Quando il progetto tratta dati personali interviene il raccordo previsto con il Garante; università e centri di ricerca possono essere coinvolti per specifiche esigenze. Questi collegamenti rendono inadeguata una lettura della sperimentazione come semplice autorizzazione a provare una tecnologia senza responsabilità.
Il quadro europeo mantiene infatti la responsabilità civile per i danni e delimita le condizioni del trattamento sanzionatorio durante la sperimentazione. L’eventuale beneficio previsto per chi osserva il piano e gli orientamenti dell’autorità non equivale a un’esenzione universale. Anche l’uscita dalla sandbox non deve essere presentata come certificazione indiscriminata di ogni futuro impiego del sistema. Le risultanze devono essere ricondotte al progetto effettivamente esaminato e ai procedimenti di valutazione della conformità pertinenti.
L’art. 30 considera inoltre gli impieghi duali, l’attività giudiziaria, gli spazi regionali e locali e il raccordo con la sperimentazione finanziaria. Ne emerge una funzione del consulente che non consiste nel promettere accessi privilegiati alle istituzioni. Consiste nel rendere intellegibile il progetto, individuare il canale appropriato, predisporre un’istruttoria coerente e trasformare le indicazioni ricevute in modifiche attuabili. La qualità dell’interlocuzione dipende dalla qualità del dossier.
Riferimenti [1] [17]
19. La responsabilità civile e l’accesso alle prove
Il quadro delineato dal D.Lgs. n. 179/2026 deve essere letto insieme al D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, già vigente dal 30 settembre, che dedica gli articoli 16–20 agli strumenti processuali per il risarcimento dei danni cagionati nell’utilizzo dell’IA. Le due discipline operano su piani distinti e comunicanti: l’organizzazione della vigilanza non esaurisce la tutela del soggetto danneggiato; la conformità amministrativa non assorbe il giudizio sull’imputazione del danno. Non sarebbe quindi corretto attribuire al decreto n. 179 le nuove regole civilistiche introdotte dal precedente intervento.
Il primo problema è l’asimmetria informativa. Chi subisce una decisione assistita dall’IA può conoscerne gli effetti, ma non disporre degli elementi necessari per ricostruire il funzionamento del sistema e l’intervento umano. L’articolo 17 permette al giudice, su istanza del danneggiato, di ordinare alla controparte o al terzo l’esibizione di prove specificamente pertinenti. Occorrono fatti ed elementi che rendano verosimile la domanda, anche nel collegamento tra risultato del sistema e danno lamentato. Non è dunque un accesso indiscriminato al patrimonio tecnologico altrui: l’istanza deve costruire un problema probatorio riconoscibile.
La disposizione comprende i registri, la documentazione sulla gestione dei rischi, le informazioni tecniche pertinenti e quelle sui parametri e sulle modalità della supervisione umana. È significativo che la prova possa riguardare tanto la macchina quanto l’organizzazione che la utilizza. Nel concreto, ricostruire la versione del sistema, l’incidente segnalato e la decisione di accogliere o correggere un risultato può essere più utile della disponibilità astratta del codice. Si tratta di una conseguenza operativa della disciplina, non di una prescrizione uniforme di conservare ogni dato prodotto da qualsiasi applicazione.
La mancata collaborazione espone a conseguenze precise. L’inadempimento ingiustificato della parte, anche parziale, consente al giudice di trarre argomenti di prova; quando riguarda la documentazione indicata nel comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento, considera ammessi i fatti allegati dall’istante. Al terzo inadempiente senza giustificato motivo è applicabile una sanzione pecuniaria. L’effettiva indisponibilità dei documenti e il rifiuto di produrli non sono situazioni sovrapponibili; la loro dimostrazione richiede però elementi verificabili. L’impresa che acquista un servizio senza disciplinare accesso, esportazione e assistenza probatoria rischia di scoprire il limite del contratto soltanto quando deve difendersi.
L’articolo 18 introduce espressamente una presunzione del nesso causale, superabile con prova contraria, per il danno derivante dalla violazione degli obblighi dell’AI Act. Il suo ambito va coordinato con l’articolo 16, comma 2: non qualsiasi danno verificatosi in presenza di IA beneficia indistintamente di questa regola. La presunzione riguarda il nesso tra violazione e danno; non consente di presumere automaticamente il danno, l’esistenza di ogni violazione o la responsabilità di qualunque soggetto della filiera. La formulazione dovrà trovare applicazione attraverso l’identificazione dell’obbligo concretamente pertinente, del suo destinatario e del pregiudizio dedotto. La presunzione presuppone inoltre un obbligo effettivamente applicabile: non anticipa le disposizioni europee la cui operatività sia differita. Su questi passaggi si concentrerà il confronto tra allegazione, prova e prova contraria.
Simmetricamente, l’articolo 19 chiarisce che neppure la conformità certificata esclude, da sola, la responsabilità. Una certificazione conserva la propria rilevanza, ma non risponde necessariamente alla diversa domanda se quel sistema sia stato impiegato correttamente, in quel contesto e rispetto a quella persona. Per l’assistenza legale il punto è decisivo: la documentazione deve consentire di spiegare la scelta organizzativa e il comportamento effettivo, non soltanto di esibire attestazioni.
La tutela del segreto commerciale resta parte del processo. L’ordine deve essere necessario e proporzionato; il giudice protegge le informazioni riservate anche attraverso l’articolo 121-ter del codice della proprietà industriale. Il segreto non produce perciò un’immunità probatoria, né l’esigenza difensiva autorizza una divulgazione generalizzata. La richiesta di esibizione e la sua opposizione richiedono entrambe precisione: quali informazioni servono, per dimostrare quale fatto, con quali limitazioni all’accesso e all’utilizzo.
Completa il quadro l’azione diretta contro l’assicuratore prevista dall’articolo 20, entro i limiti della copertura, con le eccezioni contrattuali opponibili anteriori al sinistro e la necessaria partecipazione del soggetto indicato come responsabile. Non ne discende un obbligo generale di assicurazione introdotto da questa disposizione. Discende, sul piano organizzativo, l’utilità di verificare prima dell’impiego del sistema se la copertura risponda ai rischi effettivi. Mappatura degli obblighi, contratti, disponibilità delle prove e assicurazione appartengono così alla medesima preparazione della decisione: l’attività di consulenza previene il contenzioso anche rendendo possibile, quando necessario, una difesa fondata sui fatti.
Riferimenti [16] [8] [12]
20. Un percorso di adeguamento fondato sulle decisioni reali
L’adeguamento può iniziare con una domanda circoscritta: in quali decisioni dell’organizzazione entra oggi un risultato prodotto dall’IA? Le risposte possono rivelare impieghi diversi da quelli acquistati centralmente. Un ufficio usa un assistente per redigere risposte ai clienti; un fornitore impiega un modello per selezionare anomalie; la direzione del personale riceve una graduatoria da una piattaforma esterna. La ricognizione deve comprendere gli usi effettivi e quelli incorporati nei servizi, rispettando i diritti dei lavoratori e le regole applicabili ai controlli.
La fase successiva è la qualificazione. Per ciascun impiego vanno identificati funzione, contesto, soggetti interessati, ruolo dell’organizzazione e disciplina applicabile. La conclusione può essere che una funzione non integra un sistema di IA nella definizione regolamentare, che ricade in un divieto, che richiede trasparenza o che appartiene a un ambito di alto rischio con obblighi differiti. La motivazione della classificazione è utile anche quando conduce a escludere un obbligo: rende la scelta riesaminabile se cambiano le circostanze.
Il piano degli interventi deve riflettere queste differenze. Dal 23 ottobre 2026, le misure necessarie per una decisione lavoristica disciplinata dall’art. 41 non potranno essere rinviate richiamando genericamente le scadenze europee dell’alto rischio. Le disposizioni che richiedono regolamenti attuativi, invece, non vanno trasformate in prescrizioni quantitative inventate. L’organizzazione può adottare presidi preparatori quando risultino utili, distinguendoli dagli adempimenti già obbligatori e indicando le condizioni che ne richiederanno l’aggiornamento.
Un dossier di governo del singolo impiego può riunire descrizione della funzione, valutazione giuridica, verifiche tecniche pertinenti, accordi con i fornitori, istruzioni agli utilizzatori e modalità di gestione degli eventi. Non è un nuovo documento nominato dalla legge e universalmente imposto: è una proposta di metodo, da adattare alla dimensione e alla complessità dell’attività. Il suo valore consiste nel rendere reperibile ciò che serve a decidere, verificare e, se necessario, difendere la scelta.
La formazione deve essere collegata agli impieghi autorizzati. Il personale ha bisogno di sapere quali dati può inserire, quando il risultato richiede un riscontro, come segnalare un errore e a chi compete una decisione finale. I vertici devono poter valutare i rischi del progetto; i responsabili operativi devono poter riconoscere gli scostamenti. La sola attestazione della partecipazione a un corso non dimostra che l’organizzazione sappia governare il proprio sistema.
Infine occorre il riesame. Un aggiornamento significativo, una modifica della finalità, una nuova categoria di destinatari o una contestazione possono richiedere una verifica ulteriore. Prevedere questa possibilità nel contratto e nell’organizzazione evita di trattare come definitiva una valutazione compiuta su condizioni ormai superate. Il costo dell’adeguamento diventa così una componente programmabile del progetto, invece di emergere improvvisamente quando il sistema è già indispensabile.
Riferimenti [1] [4] [5] [6]
21. La consulenza giuridica nella responsabilità della scelta
Il decreto n. 179 rende più visibile il rapporto tra capacità tecnologica e responsabilità giuridica. Il sistema delle autorità e delle sanzioni ne rappresenta il versante pubblico; i rapporti di lavoro, la formazione e la protezione del patrimonio informativo ne mostrano le conseguenze dentro le organizzazioni. La disciplina europea e quella nazionale devono essere lette insieme, conservando la precisione dei rispettivi ambiti e calendari.
Credo che la questione più profonda rimanga la possibilità di assumere una decisione che sia realmente propria. Una firma non basta quando il decisore non dispone delle informazioni per dissentire. Una dichiarazione di conformità non risolve un uso diverso da quello esaminato. Una clausola di riservatezza non elimina il diritto a comprendere una decisione che incide sulla propria posizione. Questi problemi richiedono interpretazione giuridica e progettazione organizzativa, oltre alla conoscenza del funzionamento tecnico.
La consulenza può creare valore quando entra nel progetto abbastanza presto da rendere negoziabili i vincoli. Ciò riguarda l’impresa che sceglie un fornitore, l’ente che prepara un affidamento, la struttura sanitaria che introduce un supporto clinico o il datore di lavoro che riorganizza un processo. La stessa conoscenza del progetto sostiene poi l’interlocuzione con le autorità e la difesa in una controversia, perché consente di ricostruire fatti, responsabilità e ragioni delle scelte.
Lo Studio affianca imprese, enti e professionisti nell’inquadramento giuridico degli impieghi dell’IA, nella predisposizione dei contratti e dei presidi organizzativi, nella formazione sui profili normativi e nella gestione delle contestazioni. Il lavoro si sviluppa nel confronto con le funzioni tecniche e con i responsabili dei processi, secondo le esigenze del singolo incarico. Per una prima valutazione è possibile concordare un incontro riservato con lo Studio.
L’interesse professionale per questa materia nasce precisamente dal suo oggetto: aiutare chi decide a comprendere quali strumenti possa utilizzare, a quali condizioni e con quali responsabilità. L’innovazione acquista stabilità quando l’organizzazione sa spiegare le proprie scelte e dispone dei mezzi per correggerle. È su questa capacità che si misura, a mio avviso, la tenuta giuridica dell’impresa e dell’amministrazione che utilizzano l’intelligenza artificiale.
Riferimenti [1] [2] [16]
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Le fonti sono collegate ai testi ufficiali. Le osservazioni su organizzazione, contratti e metodo costituiscono proposte interpretative del contributo; non sono presentate come obblighi ulteriori espressamente imposti dalle singole disposizioni. Le situazioni esemplificative non descrivono incarichi professionali.
[1] D.Lgs. 7 ottobre 2026 n. 179
Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026. Entrata in vigore il 23 ottobre 2026. In particolare artt. 4–12 sulle autorità, 15–24 su vigilanza e sanzioni, 26–31 sulla sperimentazione, 40 sulla formazione pubblica, 41–42 sul lavoro, 47 e 49 sulle professioni, 51 sulla formazione sanitaria, 52–53 sui segreti commerciali.
Testo e indice ufficiali
[2] Regolamento UE 2024/1689
AI Act. Il testo originario va letto insieme alle modifiche del 2026. Per l’ambito di applicazione e le esclusioni relative a difesa e sicurezza nazionale si veda in particolare l’art. 2.
EUR-Lex
[3] Regolamento UE 2026/1744
Regolamento dell’8 luglio 2026, pubblicato il 24 luglio, entrato in vigore il 27 luglio 2026. Modifiche all’AI Act richiamate nel contributo. Il comunicato della Commissione è un riscontro istituzionale; la fonte normativa è il regolamento.
EUR-Lex · Commissione europea
[4] Decorrenze trasparenza e disposizioni transitorie
AI Act, artt. 113, 111 e 50. Il rinvio relativo alla marcatura dell’art. 50 par. 2 non riguarda indistintamente tutti gli obblighi di trasparenza. I testi di consultazione della Commissione consentono di leggere le disposizioni aggiornate.
Articolo 113 · Articolo 111 · Articolo 50
[5] Alfabetizzazione in materia di IA
AI Act, art. 4, nella formulazione aggiornata dal regolamento 2026/1744. Tenere distinto il sostegno allo sviluppo dell’alfabetizzazione dalla garanzia di un particolare livello individuale.
Articolo 4
[6] Ruoli classificazione e responsabilità nella catena del valore
AI Act, artt. 3, 6, 9 e 25. Per i requisiti e gli obblighi del capo III valgono il calendario e le disposizioni transitorie richiamati nella nota 4.
Articolo 3 · Articolo 6 · Articolo 9 · Articolo 25
[7] Supervisione umana e obblighi dei deployer
AI Act, artt. 14 e 26, secondo le rispettive decorrenze. L’analisi distingue i requisiti del sistema dagli obblighi dell’organizzazione che lo utilizza.
Articolo 14 · Articolo 26
[8] Regolamento UE 2016/679
GDPR, in particolare artt. 5, 13–15, 22, 24, 28, 32, 35, 37–39 e 82: principi del trattamento, informazioni e accesso, decisioni automatizzate, responsabilizzazione, rapporti con i responsabili, sicurezza, valutazione d’impatto, DPO e risarcimento.
Testo ufficiale
[9] Corte di giustizia nella causa SCHUFA
Sentenza 7 dicembre 2023, C-634/21, ECLI:EU:C:2023:957. Si veda in particolare il dispositivo sul ruolo determinante del valore probabilistico nella decisione del terzo. La sentenza viene richiamata nei limiti della questione decisa.
Sentenza
[10] Corte di giustizia nella causa Dun and Bradstreet Austria
Sentenza 27 febbraio 2025, C-203/22, ECLI:EU:C:2025:117. Informazioni significative sulla logica utilizzata e bilanciamento con i segreti commerciali; in particolare punti 58–66 e 72–76.
Sentenza
[11] Codice civile articolo 2086
Adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili dell’impresa societaria o collettiva. Il collegamento con il governo degli impieghi IA è sviluppato nell’articolo come lettura sistematica, non come obbligo universale di istituire un comitato dedicato.
Testo nella banca dati del MEF
[12] Codice della proprietà industriale
D.Lgs. n. 30/2005, artt. 98 e 121-ter. Requisiti del segreto commerciale e protezione della riservatezza nel processo, da coordinare con gli artt. 52–53 del D.Lgs. n. 179/2026 e gli artt. 16–20 del D.Lgs. n. 160/2026.
Modifiche e coordinamento nel decreto 179
[13] Legge 23 settembre 2025 n. 132
Art. 7 per l’impiego sanitario e art. 14 per la pubblica amministrazione. Le osservazioni sul fascicolo e sulle condizioni del controllo umano sviluppano questi riferimenti in chiave organizzativa.
Articolo 7 · Articolo 14
[14] D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 articolo 30
Automazione delle attività nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Commi 2–4 su disponibilità del codice e documentazione, manutenzione, conoscibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione.
Testo in Gazzetta Ufficiale
[15] D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 138
Attuazione NIS2. Artt. 23 e 24: funzioni degli organi amministrativi e direttivi, formazione, gestione del rischio e sicurezza della catena di approvvigionamento. Gli ambiti NIS2 e AI Act richiedono qualificazioni distinte.
Testo in Gazzetta Ufficiale
[16] D.Lgs. 9 settembre 2026 n. 160
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, vigente dal 30 settembre. Artt. 16–20, pagg. 9–10 della Gazzetta: esibizione, presunzione causale, rilevanza della conformità e azione diretta contro l’assicuratore. Sono disposizioni diverse da quelle del decreto 179.
Testo in Gazzetta Ufficiale
[17] Spazi di sperimentazione normativa
AI Act, art. 57, coordinato con gli artt. 26–31 del D.Lgs. n. 179/2026. Responsabilità e condizioni della sperimentazione non equivalgono a un’esenzione generale dalla disciplina applicabile.
Articolo 57
[18] Categorie di impiego dell’allegato III
AI Act, allegato III: infrastrutture, gestione dei lavoratori e determinati impieghi sanitari. I cinque casi del contributo sono ipotesi esemplificative e non descrivono incarichi dello Studio né classificazioni definitive.
Allegato III
[19] Sistema sanzionatorio europeo
AI Act, art. 99, nel testo aggiornato. Il criterio speciale delle PMI va distinto dal trattamento previsto al par. 6-bis per le piccole imprese a media capitalizzazione, limitato alle fattispecie dei paragrafi 4 e 5.
Articolo 99